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Lunedì, 27 August 2018 17:07

Promuovere la palestra online

LE CAMPAGNE SPONSORIZZATE: SE NON CI HAI ANCORA PENSATO ECCO PERCHÉ È ORA DI FARLO.

Se gestisci una palestra o un centro fitness, verosimilmente ogni anno stabilisci un budget da destinare alla pubblicità e alla comunicazione. Dato che il target di maggior interesse per la tua attività è la popolazione che vive nei dintorni del tuo centro, avrai investito almeno una volta in volantinaggio porta a porta, in affissioni nell’area cittadina o in annunci su giornali, radio o televisioni locali. Se sei al passo coi tempi, avrai probabilmente un sito aggiornato e una pagina Facebook, e se segui attentamente l’evolversi dei trend nell’uso di internet e il tuo obiettivo principale è raggiungere le fasce di utenti più giovani, avrai già aperto il tuo account Instagram o un canale Youtube, su cui pubblichi con costanza contenuti interessanti e attraenti. I media tradizionali richiedono un notevole investimento economico anche perché includono l’acquisto di servizi da agenzie professionali. Al mondo dei social network invece si può accedere gratuitamente, chiunque può aprire con facilità i propri account ed iniziare a pubblicare contenuti. Tuttavia, per essere certi di sfruttarli al meglio, è necessario investire molto tempo e una parte di budget nella qualità del messaggio, a partire per esempio dall’acquisto di una buona videocamera fino ad arrivare ai corsi per imparare a raccontare meglio il proprio brand.

Negli ultimi anni le aziende di ogni settore, pur senza abbandonare del tutto i media classici, hanno dovuto differenziare la propria comunicazione, aumentando la presenza sui media digitali. Il motivo risiede nella crescente abitudine delle persone di consultare il web e i social network quotidianamente per trovare ciò di cui hanno bisogno, o informazioni su argomenti a cui sono interessate. Data quindi la numerosa concorrenza bisogna porsi un problema diverso: non è più tempo di chiedersi che mezzo usare, ma come massimizzare il rendimento. Nella grande quantità di informazioni che le persone ricevono in ogni momento, per sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi media, dobbiamo concentrarci sulla ricerca di un pubblico estremamente mirato e selezionato, facendogli arrivare il messaggio quando è più predisposto all’acquisto. In breve: raggiungere le persone giuste al momento giusto, ovvero mentre stanno cercando il tipo di servizio o prodotto che offriamo. In questo modo, la probabilità di riuscire a trasformarle in clienti della nostra palestra è molto più alta e lo sforzo economico ben ripagato. Per intercettare questi potenziali clienti possiamo avvalerci degli algoritmi messi a disposizione a pagamento dai motori di ricerca e dai social network. Google offre il servizio Google Ads, con cui impostare campagne sponsorizzate che mostrino i nostri annunci sulle pagine di ricerca di Google e sui siti che hanno attivato gli spazi pubblicitari di Google (rete Display), tra cui anche Youtube. Il gruppo Facebook offre il servizio Facebook Ads per gestire le nostre campagne sponsorizzate su Facebook e Instagram.

Come funzionano in pratica le campagne sponsorizzate
Il funzionamento delle due piattaforme si basa su principi simili. Dopo aver aperto gratuitamente l’account e averlo collegato ad una carta di credito, per ogni campagna che vogliamo lanciare dobbiamo stabilire un budget su base giornaliera. La cifra stabilita sarà il tetto massimo di spesa per ogni giorno in cui la campagna è attiva e, una volta raggiunta la cifra, la nostra campagna si disattiverà automaticamente. Bisogna poi stabilire un obiettivo da raggiungere: se il nostro obiettivo è promuovere il brand e farci conoscere, allora conviene puntare a massimizzare le visualizzazioni, se invece vogliamo spingere gli utenti ad iscriversi tramite il nostro sito dobbiamo impostare la campagna per massimizzare i click. A questo punto dobbiamo indicare parole chiave, o aree di interesse che siano pertinenti con il contenuto del nostro messaggio, ad ognuna delle quali sarà associato un costo. Infine dobbiamo elaborare annunci testuali oppure fornire immagini grafiche o risorse video. Quando lanceremo la campagna per la nostra palestra, il nostro annuncio (testo, immagine o video) sarà visualizzato da utenti che hanno cercato una delle nostre parole chiave o hanno visitato siti o pagine con contenuti affini. Il costo che dovremo pagare sarà quello associato alla parola chiave moltiplicato per ogni volta in cui un utente ha portato a termine l’obiettivo che avevamo stabilito (visualizzazione, click, iscrizione, ecc.). Sembra facile? Non lo è affatto, perché, per ottenere visibilità, il costo che è stato attribuito alla nostra parola chiave deve competere in un’asta con gli annunci di attività concorrenti che hanno attivato una campagna in quel momento. La “vincita” di un’asta dipende da infinite variabili, che solo il tempo, l’esperienza e una grande mole di dati possono aiutarci a prevedere. Non esiste una ricetta perfetta, se non la perseveranza, l’attenta osservazione dell’andamento dei nostri annunci nel breve e lungo periodo e la conseguente capacità di fare variazioni efficaci.

La caratteristica più importante per un’attività che si rivolge alla popolazione locale è la geolocalizzazione del target, ovvero la possibilità di scegliere di mostrare i propri annunci solo alla popolazione che si trova nella zona di nostro interesse (città, provincia, regione), o in un raggio chilometrico da noi stabilito attorno alla nostra palestra, centro fitness o wellness. Possiamo inoltre impostare giorni della settimana e orari in cui mostrare gli annunci, e lo faremo in base a nostre considerazioni precedenti su quali sono i momenti migliori in cui il cliente potenziale è più predisposto a recepire, per esempio un’offerta sull’abbonamento o la possibilità di iscriversi ad un nuovo corso. Dobbiamo considerare, infine, che il rendimento della campagna è direttamente misurabile ed è possibile variare i parametri in ogni momento, fornendoci quindi una piena consapevolezza della validità dell’investimento.


Da dove iniziare
Le competenze necessarie a gestire con successo le campagne sponsorizzate sono molteplici, e la buona riuscita dipende anche da un sito efficace e tecnicamente ben realizzato. Se non si hanno specifiche conoscenze e abbondante tempo da dedicare all’attivazione e al controllo nel tempo delle campagne, meglio prendere in considerazione l’ipotesi di rivolgersi a professionisti del settore, consulenti esterni o agenzie specializzate in Digital Advertising, e ridistribuire il budget annuale per la pubblicità della tua palestra inserendo questa nuova voce, a discapito di qualche altra forma pubblicitaria che ha reso meno o il cui rendimento non è misurabile. Se non ci avevi ancora pensato, è il momento di farlo.

Pubblicato in Performance n. 2 - 2018

UNA OFFERTA DEL SETTORE FITNESS MIRATA AI PIÙ PICCOLI PER UN BUSINESS REDDITIZIO TUTTO L’ANNO.

Il target dei bambini nel fitness è certamente da contemplare nella pianificazione delle lezioni del prossimo anno in palestra, proiettando la propria offerta verso strategie che rendano il settore del baby fitness redditizio sia durante il periodo scolastico sia durante le vacanze estive. Allo stato attuale in Italia non è stata ancora approvata la proposta di legge sulla istituzione dell’insegnante di educazione fisica nella scuola primaria. Questo fa ben intendere come ad oggi a livello pubblico manchi una vera ed adeguata tutela della salute del bambino in età pre-scolare e scolare. Ed è qui che subentra l’importanza di figure professionali qualificate per allenare i bambini in palestra al fine di poter pianificare programmi di lavoro che attraverso il gioco possano reclutare un gran numero di “piccoli utenti” e conquistare al contempo il consenso dei genitori che potranno a loro volta allenarsi in tranquillità nelle nostre palestre.

Le strategie per un business redditizio
Una prima strategia pertanto consiste nell’inserire il Baby Fitness nella programmazione dei corsi per tutto il periodo dell’anno scolastico con l’intento di trasmettere ai più piccoli, e indirettamente ai loro genitori, l’importanza dell’attività fisica per un totale benessere psicofisico, come ottima alternativa alla sedentarietà e al rischio di incorrere nel sovrappeso o peggio ancora nell’obesità.

Una seconda strategia può riguardare ancor più nello specifico i centri fitness caratterizzati da spazi più grandi, indoor e outdoor, e da una multidisciplinarità di corsi, comprese le attività in acqua; consiste nel programmare una integrazione di discipline diverse (arti marziali, fitness funzionale, danza, nuoto ecc.) attraverso dei programmi di motricità divertenti organizzati in un percorso che garantisca lo sviluppo motorio globale e una conseguente armonia dei movimenti, costruendo una solida base di capacità coordinative e condizionali necessarie come avviamento a tutte le discipline sportive.

Una terza strategia prevede di realizzare in contemporanea due corsi, uno per i genitori e l’altro per i bambini in due sale differenziate, che si basino sulla stessa tipologia di contenuti; ad esempio Yoga per bambini e Hatha Yoga per i genitori; ed ancora Pilates per bambini e Pilates matwork per i genitori, Zumba e Zumba kids ecc… Una strategia pedagogico-educativa che attraverso la condivisione di una esperienza comune si pone come veicolo di costruzione della relazione tra genitore e figlio, rafforzando la conoscenza dei propri bambini e la consapevolezza dell’ “Io genitore”.

Una quarta strategia segue la precedente formula, proponendo nella stessa fascia oraria una serie di corsi con finalità diverse (fitness, wellness, fun o postural), programmati nell’arco dell’intera settimana, in cui i bambini si allenano insieme ai genitori, con lo scopo finale di rinforzare il legame e il dialogo con i propri figli.

Un vero e proprio Summer Camp in palestra
Uno dei motivi di preoccupazione di un genitore che lavora è la gestione dei propri figli durante il lungo periodo delle vacanze estive. Come possiamo far accogliere con entusiasmo dai genitori l’ultimo suono della campanella scolastica? Certamente offrendo la possibilità di continuare a frequentare la palestra insieme ai propri figli garantendo una mirata organizzazione di attività motorie che avvalendosi di personale specializzato possano impegnare i bambini, per più ore al giorno, e farli beneficiare degli spazi a loro dedicati per continuare a socializzare attraverso il gioco, l’avventura e l’approccio a nuove esperienze. A tal fine si possono utilizzare tutti gli istruttori della palestra per creare un task-force che generi più lavoro anche nei periodi, come l’estate, in cui il numero di corsi tende a ridursi Una soluzione logistica che, in una proporzione di costi adeguata alle quote associative della palestra, si presta bene per rispondere alle esigenze dei budget familiari, rendendo al contempo facile e senza angosce aggiuntive la scelta del luogo di ricreazione e aggregazione da parte dei genitori, essendo la palestra un ambiente vissuto nella propria quotidianità e quindi conosciuto in tutti i suoi requisiti di sicurezza.

La promozione è la chiave del successo!
Una volta scelte le strategie e la tipologia di offerte nell’ambito Baby Fitness, il passo più importante consiste nella tempistica e nella tecniche di promozione pubblicitaria da adottare. Certamente resta valida una accattivante brochure informativa da distribuire a tappeto negli studi medici pediatrici, nelle farmacie, nei negozi di giocattoli, nelle ludoteche, nelle scuole e in tutti i possibili ambienti frequentati dai bambini con i loro genitori. A questa si può affiancare una proposta di pacchetti speciali da inviare ad aziende ed uffici dell’entourage geografico della palestra promotrice, indicando eventuali sconti ed agevolazioni allettanti per tutta la famiglia, senza dimenticare di esaltare i parametri di sicurezza, di qualità e di comfort della propria struttura e indicando qualsiasi attività o iniziativa extra la palestra abbia in serbo per i bambini insieme alle loro mamme e ai loro papà!


Uno sguardo curioso nel mondo delle attività motorie dedicate ai bambini
Quali lezioni integrare al Baby Fitness nel palinsesto della nostra palestra? Ecco alcune proposte.

Pilates per bambini: un format con utilizzo del tappetino che ha lo scopo di ricreare l’equilibrio del corpo, stabilendo i corretti principi del movimento e ripristinando la meccanica respiratoria relazionandoli alla vita quotidiana.
Yoga per bambini: una proposta volta a lavoro singolo, del bambino nella sua individualità o a coppie con il proprio genitore, nella quale saranno praticati esercizi giocando con il respiro e con la voce, con le immagini o esperienze sensoriali, per terminare con esercizi di concentrazione e di rilassamento.
Zumba Kids: sono corsi che integrano movimenti su misura per i bambini, basati sulle coreografie originali del metodo semplificandone i passi e integrando giochi, attività ed elementi di esplorazione culturale importanti per lo sviluppo della leadership, del rispetto e del lavoro di gruppo, nonché dell’autostima, memoria, creatività, coordinazione.
Indoboard Kids: un format a circuito in cui si utilizzano strumenti propriocettivi che favoriscono la pratica di esercizi e giochi di equilibri che migliorano la coordinazione e la postura, e aumentano la sicurezza e fiducia in se stessi oltre alla capacità di concentrazione e controllo.

Pubblicato in Performance n. 2 - 2018

* avvocato del Foro di Padova

Le nuove co.co.co. sportive dilettantistiche e le nuove società lucrative hanno avuto vita davvero breve nel panorama della normativa di settore: più un’apparizione che altro, si potrebbe affermare, in accordo con il titolo! Introdotte con la legge di bilancio 2018 (L.27/12/2017 n.205) sono state abrogate dal Decreto Legge 12/7/2018 n.87 (in G.U. serie generale n.161 del 13/7/2018).

Il provvedimento - meglio noto anche come Decreto Dignità in tema di lavoro a termine, delocalizzazioni, ludopatia – include all’art. 13 la soppressione dell’intero pacchetto sport, fatta salva l’elevazione a 10.000 euro della soglia di non imponibilità fiscale per i compensi sportivi dilettantistici. (1)

Il decreto è entrato in vigore il 14/7/2018 e deve essere convertito in legge entro l’11 settembre: si vedrà se in sede di conversione verranno inseriti emendamenti, correttivi e modifiche sul punto. Per ora l’effetto immediato è quello di far cadere sia l’opzione di esercitare attività dilettantistiche con scopo di lucro sia l’inquadramento lavoristico delle collaborazioni e dei compensi di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR: due interventi che avevano viaggiato insieme nel pacchetto inserito nella legge di bilancio e che insieme sono stati ora “depennati”; tuttavia la loro abrogazione comporta implicazioni ben diverse e impone quindi due riflessioni distinte. Sulle SSD Lucrative c’è poco da dire, in questa sede. Occasione persa per attirare capitali nel settore dilettantistico? Modello di gestione mancato per i grandi impianti? Probabilmente sì; anche se è difficile fare valutazioni, visto che sono state stroncate sul nascere. Concepite e disciplinate dalla legge di bilancio, di fatto non avevano ancora potuto operare concretamente in quanto prive del necessario riconoscimento sportivo (2): sono mancate le linee guida che il Coni avrebbe dovuto dettare per la modifiche degli statuti di Federazioni ed Enti di Promozione; sono mancati gli adeguamenti della normativa regolamentare sul registro per consentirne l’iscrizione. In definitiva l’idea di poter superare il binomio “dilettantistico” / “assenza di scopo di lucro” che da sempre contraddistingue il settore [e lo differenzia da quello professionistico] è stata accantonata ancor prima di poterne misurare gli effetti e la portata; al riguardo non rimangono che considerazioni de iure condendo che esulano da questo intervento.

Assai più rilevante è invece l’impatto dell’abrogazione che interessa i compensi (3): cancellato l’inquadramento lavoristico delle collaborazioni sportive e dei compensi agevolati di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR, si torna alla situazione antecedente, ovvero ad una situazione estremamente incerta e controversa dettata dalle difficoltà interpretative di provvedimenti legislativi non organici, operanti su piani diversi (sostanziale/tributario/previdenziale), che hanno generato un cospicuo e diffuso contenzioso, soprattutto per le posizioni di istruttori di fitness e di nuoto. Abbandonare la “lettera di incarico” per stipulare un vero e proprio contratto di lavoro denominato co.co.co. avrebbe certamente comportato maggiori oneri e adempimenti nonché varie conseguenze dipendenti dalla qualificazione lavoristica del rapporto, tuttavia la formula utilizzata – per quanto imperfetta, priva di organicità ed esposta a nuovi dubbi in sede di applicazione – aveva certamente il merito di fare un po’ di chiarezza: l’individuazione di una tipologia contrattuale che ben si adatta alla concreta realtà occupazionale del settore avrebbe consentito di instaurare rapporti genuini, in quanto tali capaci di prevenire o arginare il contenzioso previdenziale. Si attendeva dal CONI la delibera sulle mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive - con garanzie di uniformità di figure e prestazioni; si attendevano interventi interpretativi ministeriali su eventuali agevolazioni in ordine agli adempimenti amministrativi (c.d. cedolini paga): ma anche qui, nulla di fatto.

Dunque, abrogata la qualificazione lavoristica dei rapporti, si riapre l’annosa e irrisolta questione sulla natura dei compensi sportivi e delle prestazioni dei collaboratori: sportivi dilettanti per passione o per lavoro?

In altri termini: i compensi disciplinati dall’art.67 comma I lett.m) del TUIR si riferiscono a emolumenti vari collocati tra i redditi diversi - cioè per definizione una categoria che esclude i redditi da lavoro - e quindi hanno un campo di applicazione circoscritto a quelle situazioni in cui, nonostante le prestazioni siano rese a titolo oneroso, non sia configurabile un rapporto di lavoro vero e proprio ma una causa di tipo diverso, ad esempio ludica e/o associativa? Oppure, considerata la peculiarità dello sport dilettantistico e il riconoscimento da parte del legislatore della sua importante funzione di utilità sociale , si deve ritenere che questa disposizione abbia disciplinato una nuova area lavorativa, di tipo speciale, il c.d. tertium genus ovvero un lavoro che non sia inquadrabile nella tradizionale bipartizione tra lavoro subordinato e autonomo? O quantomeno che si tratti di un lavoro speciale perché a prescindere dal tipo contrattuale gode di un regime differenziato e di un trattamento privilegiato sotto il profilo fiscale e soprattutto previdenziale, in quanto escluso dagli obblighi contributivi? Come detto, il sistema normativo non consente un’agevole interpretazione in particolare perché manca il raccordo tra le norme tributarie e previdenziali e la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro. E soprattutto, la progressiva dilatazione delle fattispecie riconducibili all’art.67 (4) - tendenza ancora una volta riconfermata dall’innalzamento della soglia ad euro 10.000 - finisce per contemplare di fatto un gran numero di prestazioni e di collaborazioni che ben possono nel concreto, rivestire le caratteristiche di una vera e propria attività lavorativa: indubbiamente possono riferirsi a prestazioni continuative, ripetitive e stabili nel tempo a fronte di emolumenti non proprio marginali; circostanze che, in caso di ispezioni e verifiche da parte degli enti previdenziali, espongono al rischio concreto di riqualificazione dei compensi sportivi in redditi professionali da assoggettare alla gestione ex ENPALS. Al riguardo la giurisprudenza – chiamata a svolgere un ruolo di supplenza del legislatore - ha deciso in maniera ondivaga, “bocciando” o “promuovendo” gli istruttori sulla scorta di interpretazioni diametralmente opposte: tuttavia più di recente un autorevole filone della giurisprudenza di merito e importanti documenti di prassi amministrativa hanno aperto ad una lettura del comma I lett.m) capace di superare l’incipit dell’art.67. Si richiamano in particolare: C.App. Firenze, sez.lav. 683/14 che valorizza la funzione sociale dello sport e la necessità di alleggerire i costi di gestione attraverso le agevolazioni sui compensi; C.App. Milano, sez.lav. 1206/17 e 1172/2014 secondo cui sussistono le agevolazioni sui redditi diversi a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione in quanto la lett.m) non fa riferimento al requisito della non professionalità per le prestazioni sportive a differenza di quanto previsto per i compensi di direttori artistici della bande e delle filodrammatiche; C.App. Bologna, sez.lav. 250/2016, ancora più evolutiva, laddove afferma che soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi (riconoscimento sportivo ed esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica) rimangono fruibili gli sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.

Quanto alla prassi, si deve fare riferimento soprattutto alla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 1/12/2016, nata parallelamente agli elenchi delle discipline sportive adottati dal CONI proprio per l’esigenza di definire e individuare il campo di applicazione dell’art.67 che testualmente afferma:


“La volontà del legislatore è quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”.


La circolare, inoltre, con l’intento di intervenire sui contrasti giurisprudenziali, chiarisce che:


la qualifica acquisita da istruttori e allenatori attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre i compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica un requisito di professionalità, ma unicamente una richiesta della federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva…


Tale documento torna oggi ad essere un fondamentale punto di riferimento per gli interpreti e - ci si augura – anche un buon punto di partenza per una disciplina organica del lavoro sportivo dilettantistico capace di portare certezze agli operatori del settore e non spiragli di luce passeggeri...

 

 

1 Si tratta del comma 367 che aveva modificato l’art.69 comma 2 del T.U.I.R. sostituendo l’importo di euro 7.500 con quello di 10.000. La norma è (e rimane) in vigore dal 1/1/2018.

2 In sintesi la legge di bilancio 2018 nel prevedere che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile, disponeva che lo statuto dovesse contenere, a pena di nullità, le seguenti previsioni (comma 354); nella denominazione o ragione sociale la dicitura “ società sportiva dilettantistica lucrativa”. Nell’oggetto o scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (non è richiesta l’attività didattica - anomalia). Il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina. L’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67), o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. Quanto alle agevolazioni fiscali era prevista una riduzione al 50% dell’aliquota IRES - aliquota del 12% (comma 355) e l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento per «i servizi di carattere sportivo… nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società» (comma 357). Quanto ai rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica le SSD Lucrative erano – al pari delle ASD e SSD non lucrative – escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal D.Lg.vo 81/15 per le collaborazioni coordinate, continuative ed etero-organizzate ma a differenza delle ASD/SSD non lucrative non godevano dei benefici dell’art. 67 comma I lett.m) sul regime dei redditi diversi per i relativi compensi; questi venivano classificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 Tuir con agevolazione contributiva (ex ENPALS) ridotta al 50% per i primi 5 anni. Condizione essenziale per conseguire la qualifica di SSD Lucrativa e per il godimento delle connesse agevolazioni era il riconoscimento a fini sportivi, ovvero l’affiliazione ad una FSN/DSA/EPS e l’iscrizione al Registro Coni (e ovviamente la promozione e l’organizzazione di discipline sportive riconosciute dalle note delibere del CONI 1566/2016 e 1568-1569/2017 per l’iscrivibilità al Registro).

3 I commi 358 e 359 abrogati (tra gli altri) dal decreto dignità prevedevano che: le prestazioni di cui all’art.2 co.2, lettera d), del D.Lg.vo 15.6.15 n.81,come individuate dal Coni ai sensi dell’art.5 co. 2 lett. a) D.Lg.vo 242/99 costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da ASD/SSD costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art.67, lett. m) T.U.I.R..

4 Sul fronte del trattamento economico si è passati dai primi rimborsi soggetti a franchigia giornaliera alla continua elevazione del tetto dell’area di non imponibilità fiscale e, di pari passo, alle tipologie originarie quali “indennità” e “rimborsi forfetari di spesa” si sono aggiunti veri e propri “compensi” - che quindi rispetto ai primi hanno certamente una natura corrispettiva /remunerativa [ L.25/3/1986 n.80; L.13/5/99 n.133]. Un passaggio fondamentale si verifica poi a partire dal 2000 con la collocazione dei compensi nel regime dei redditi diversi e la conseguente esclusione dagli obblighi previdenziali indipendentemente dall’ ammontare del corrispettivo [v.si Art.81 lett.m) T.U.I.R.: “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche …” Lettera così sostituita dall’art.37 comma I lett.c) l. 21/11/2000 n.342 rispetto alla precedente formulazione (in vigore fino al 1/1/2000) “le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla l.25/3/86 n.80”]. Infine, quanto all’ambito oggettivo, si è passati dalle singole manifestazioni sportive all’attività didattica e alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale[ art. 35 comma V del D.L. 30/12/08 n. 207 convertito in L. 27/2/09 n.14: “Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’articolo 67 comma I lett.m) del TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” - art.90 L.289/02 ad integrazione dell’art.67 comma I lett.m) T.U.I.R.: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»].

Pubblicato in Performance n. 2 - 2018

Da gennaio 2019 (ma valida anche per i tesserati di settembre 2018) la tessera assicurativa ASI comprenderà una nuova importante estensione che riguarderà i frequentatori dei centri fitness e delle piscine.

Questa innovativa peculiarità si chiama “Kasco Sport” cioè una assicurazione che rimborsa in forma forfettaria le mensilità di abbonamento non godute causa malattia o infortunio. È questa una eventualità importante visto che, nella maggioranza dei casi, nelle offerte di abbonamenti semestrali o annuali che i centri fitness fanno di promozione, vige la clausola di non rimborsabilità o di non estensione in caso di periodi non utilizzati. Per questo ASI/FIF hanno pensato anche a dirigenti e tecnici; verrà infatti introdotta anche la tutela legale dei dirigenti in caso di contenziosi e, per gli istruttori, oltre alla conferma della Rc,t verrà introdotta la tutela sanitaria sia per singolo che per nucleo familiare con possibilità di consulenza fiscale e tributaria. Si sta inoltre lavorando ancora per rispondere e risolvere ai tanti bisogni di chi vive e lavora intensamente nel mondo dello sport e dell’attività fisica; il settore che ci vedrà più attivi è quello di perfezionare sempre più la tutela sanitaria e soprattutto l’aspetto previdenziale dei trainer. ASI/FIF è un mondo in continua evoluzione con servizi innovativi pensati e dettati dalle esigenze di chi opera direttamente nel nostro mondo e ne conosce le esigenze.

Pubblicato in Fitness news

La “mini-riforma” sullo sport introdotta a dicembre con la Legge di Bilancio, le nuove co.co.co., l’introduzione della società sportiva lucrativa? E i convegni, i dibattiti, i tavoli di lavoro?!? Dimentichiamo tutto: per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti il segnale della nuova attenzione del governo per il mondo dello sport passa attraverso un colpo di spugna delle precedenti novelle.

Prima fu la conferenza stampa
Già il 3 luglio scorso, in occasione della presentazione del c.d. Decreto Dignità, il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, ebbe modo di dichiarare l’intenzione del Governo di smantellare un primo pezzettino della riforma sullo sport introdotta dalla legge di Stabilità, quella società sportiva dilettantistica con carattere lucrativo su cui tanto si è parlato e discusso in questi ultimi 7 mesi.

Poi il 6 luglio 2018 sono circolate in rete bozze della versione definitiva del c.d. “Decreto Dignità” che prevedono l’abolizione totale del c.d. “pacchetto sport” inserito nella Legge di Bilancio 2018, con l’eccezione della disposizione che incrementa i compensi sportivi esenti a € 10.000,00.

Per la precisione, la bozza della nuova versione del decreto prevedrebbe, all’art. 4, che:
“All’art. 1, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i commi 353,354,356,357,358,359,360,361, sono abrogati”.

Giorgetti non ha rilasciato dichiarazioni o anticipazioni sulla presunta versione definitiva del decreto. In particolare, non ha parlato direttamente di abrogazione del “pacchetto Sport”, ma ha rilasciato alcune “dichiarazioni di intento” circa la visione del governo in materia di sport dalle quali, in effetti, possono trasparire quegli intendimenti.

In concreto, e in sintesi, le dichiarazioni del sottosegretario sono state le seguenti:
obiettivo del governo è agevolare e salvaguardare lo sport dilettantistico di base che persegue finalità sociali, con particolare attenzione nei confronti dei dirigenti e collaboratori volontari, sui quali si regge tutto il sistema; Corollario dell’obiettivo principale è quello di “liberare” i dirigenti sportivi “dall’incubo” delle verifiche e degli accertamenti. Per fare questo è necessario rivedere la stratificazione e la sovrapposizione delle norme che si sono susseguite nel tempo; Questo obiettivo va perseguito attraverso una semplificazione delle norme, ivi compresa un’ipotesi di “pace fiscale” (rectius: rottamazione delle cartelle e/o condono) verso quelle a.s.d. che sono state vittime di controlli fiscali e previdenziali; Lo sport dilettantistico deve essere nettamente distinto sia dallo sport professionistico che dallo sport “commerciale”. Il primo, deve allargare i propri confini, il secondo deve essere regolato dalle leggi di mercato. A proposito di professionismo Giorgetti auspica un superamento della L. 91/1981 e un avvicinamento alle normative degli altri paesi, in cui sportivi professionisti sono quegli atleti che ritraggono dalla pratica sportiva la propria sussistenza. Va superata la visione formalistica secondo la quale è professionista solo chi opera nelle poche federazioni sportive che hanno recepito la Legge 91/1981, quando ci sono atleti di altre discipline che beneficiano di compensi elevatissimi mantenendo lo status, anche fiscale, di dilettanti. All’interno del dilettantismo, vanno distinti i volontari puri da coloro che, pur non ritraendo dallo sport i proventi necessari alla propria sussistenza, beneficiano comunque di remunerazioni. Si tratta, lo dicevamo, di dichiarazioni di intento. Ma tali dichiarazioni, unitamente a quelle rilasciate in precedenza circa il superamento della lucrativa, lasciano intendere che la bozza di decreto che ha cominciato a circolare possa essere veritiera.

A questo punto, pur sottolineando che, soprattutto in materia legislativa “rigore è quando arbitro fischia”, quindi finché non saremo in presenza di un provvedimento firmato dagli organi istituzionali competenti e pubblicato in G.U. stiamo ragionando di ipotesi, è doveroso cominciare a riflettere in ordine a quali potrebbero essere le conseguenze di quanto circolato oggi in rete ed anticipato dal sottosegretario Giorgetti:

Società sportive dilettantistiche lucrative
La nuova figura rimarrebbe banalmente nel mondo delle intenzioni (legislative). Per quanto riguarda Fiscosport, ci abbiamo ragionato non poco, e non poco criticamente (si vedano da ultimo gli articoli Donato Foresta, Le s.s.d. lucrative: per lo sport business una vittoria… di Pirro, in Newsletter 1/2018, e di Giuliano Sinibaldi, Lo sport dilettantistico alle prese con le Riforme, in Newsletter 3/2018, ove ulteriori riferimenti). E siamo certi che da mesi siano al lavoro professionisti, dirigenti e consulenti intenzionati a farsi trovare pronti quando il CONI avesse dato cittadinanza nel mondo sportivo anche alle lucrative.
Ma tant’è: di fatto la s.s.d. lucrativa non è mai esistita, di diritto non esisterà e, probabilmente, non se ne sentirà troppo la mancanza. Forse. Perchè magari bisognerà spiegarglielo a quelle società “ordinarie” che grazie alla trasformazione in “sportive lucrative” e alla conseguente riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 10% sulle attività sportive avrebbero goduto da subito di un innegabile vantaggio in termini di risparmio fiscale e che, dunque, ci avevano fatto un pensierino.

Compensi e collaborazioni sportive dilettantistiche
L’eventuale eliminazione delle norme che qualificano come oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI (co. 358 Legge di Stabilità) e i cui compensi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, lett. m) T.U.I.R. (quindi esenti da contribuzione INPS (ex ENPALS) e INAIL per l’intero importo erogato e esenti da imposte fino all’importo annuo di € 10.000,00 – co. 359 Legge di Stabilità), l’eliminazione di queste due norme, dicevamo, ha una conseguenza ben definita: il ritorno alla situazione precedente il dicembre 2107… Quindi:
1. tornerebbe a porsi, prepotentemente, l’”antica” problematica del corretto inquadramento dei collaboratori sportivi, e del relativo rischio sanzionatorio in caso di verifica in materia lavoristica, con particolare riferimento alle pesantissime sanzioni per lavoro irregolare, qualora l’esito della verifica dovesse essere la riqualificazione degli sportivi dilettanti in lavoratori subordinati;
2. tornerebbe attuale l’indicazione della Circolare INL n. 1/2016; lo si sottolinea: parliamo di una circolare, cioè di un atto normativo di indirizzo, che benché con una sua importanza, ha comunque validità cogente al proprio interno;
3. conseguentemente, tornerebbero ad avere efficacia le delibere emanate da alcune F.S.N., che erano da ritenersi superate dal momento in cui la legge di bilancio 2018 prevedeva che le prestazioni venissero individuate, appunto, dal CONI. E’ vero che si era ancora in attesa di tale delibera (ormai la data del 10 luglio prossimo sembrava essere una sorta di deadline…) ma è altrettanto certo (si veda per tutti l’intervento del dott. Andrea Mancino, Il ruolo del CONI per lo sport dilettantistico – Relazione del dott. Andrea Mancino tenuta in occasione del Seminario “Le agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico”, Ancona, 12 maggio 2018, in Newsletter n. 10/2018) che CONI e INL erano al lavoro in grande armonia per individuare soluzioni condivise che garantissero chiarezza in un settore che appariva notevolmente confuso. Confusione – si noti – di cui prende atto lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro nel suo incipit alla Circolare n. 1, lì dove riconosce che “le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare”;
4. si riaprirebbe la questione relativa alle mansioni individuate dagli E.P.S., posto che – ricordiamo – la Circolare di cui sopra prevede che la riconduzione tra i redditi diversi delle indennità erogate ai collaboratori sia “consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: […] che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.”

Conclusioni
Lo scenario che abbiamo qui rappresentato muove dal presupposto che le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Giorgetti, trovino attuazione a livello legislativo nelle prossime settimane, così come anticipato dalle bozze del decreto dignità circolate in rete.

E se così fosse, ci sentiamo di aggiungere che non è da escludere – ed è anzi auspicabile – che il CONI proceda nell’impegno profuso sin qui e pur in assenza di una norma che ne richiama l’intervento emani quelle delibere relative alle mansioni riconosciute che il mondo sportivo dilettantistico aspetta da mesi. E ciò in quanto, quand’anche tali delibere non fossero più necessarie ai fini della “abroganda” legge di bilancio, potrebbero comunque tornare utili in ottica ispettiva ai sensi della circolare 1/2016 dell’INL

Detto questo, ci sia consentito evidenziare alcune ulteriori considerazioni:

Come correttamente osservato da qualche attento commentatore: siamo certi che ricorrano i requisiti di urgenza tali da inserire l’abrogazione del “pacchetto sport” in una decretazione di urgenza? Cosa accade a chi, in questi mesi, ponendo “legittimo affidamento” alle disposizioni previste dalla legge di bilancio ha costituito una SSDL? Oppure ha trasformato una preesistente SSD o una SRL “ordinaria” in SSDL? E cosa accadrebbe se il decreto non fosse convertito in legge? O lo fosse in una versione diversa da quella prospettata? Insomma, se gli obiettivi vogliono essere la chiarezza e la certezza della legislazione in materia di sport dilettantistico, forse la partenza non è delle migliori.

Speriamo che dopo la fase abrogativa inizi presto una fase “costruttiva” perché, come amiamo ripetere sempre, lo sport ha bisogno, prima di ogni altra cosa, di certezza delle norme. Qualunque esse siano.

Senza certezza non è possibile programmare né organizzare alcunché. I giochi sono dunque ancora apertissimi…

Tratto dalla rivista online FISCOSPORT

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Le palestre possono giocare un ruolo importante nella battaglia alla sedentarietà e al sovrappeso dei giovanissimi in italia, avviandoli all’attività motoria costante e alimentando la loro motivazione.

I dati forniti dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità sugli stili di vita dei bambini della scuola primaria e sui comportamenti a rischio nella pre-adolescenza e nell’adolescenza continuano a essere allarmanti per quanto attiene a sedentarietà e sovrappeso. I risultati dell’edizione 2016 dell’indagine condotta da OKkio alla Salute confermano che i bambini italiani in genere svolgono poca attività fisica: il 34 per cento dedica al massimo un giorno alla settimana (almeno un’ora) allo svolgimento di attività fisica strutturata e quasi un bambino su 4 dedica al massimo un giorno alla settimana (almeno un’ora) allo svolgimenti di giochi di movimento.

Nelle Regioni del Sud i più piccoli sono meno attivi rispetto ai loro coetanei che vivono nelle regioni del Nord e le femmine risultano più sedentarie dei maschi. È bene ricordare che l'Oms e la comunità scientifica raccomandano di limitare il tempo che i bambini trascorrono davanti allo schermo (televisione, computer, videogiochi, smartphone e tablet) a un massimo di due ore al giorno anche perché questa attività può indurre a un maggior consumo di spuntini a elevato contenuto calorico e può interferire con il sonno, la cui carenza è un noto fattore di rischio per l'obesità. Per quanto riguarda i comportamenti che favoriscono la sedentarietà, lo studio rivela che in Italia il 44 per cento dei bambini ha la tv nella propria camera da letto e il 41 per cento trascorre più di due ore al giorno davanti a uno schermo (tv, videogiochi, tablet, smartphone). Questo comportamento, che favorisce la sedentarietà, è più diffuso tra i bambini che vivono al Sud, nei maschi e in coloro i cui genitori hanno un basso livello di scolarizzazione.

OKkio alla Salute svela inoltre dati allarmanti inerenti sovrappeso e obesità, condizioni di rischio per la salute. Tra i bambini di 8-9 anni, 1 su 3 è in sovrappeso o addirittura obeso, rispettivamente il 21,3 per cento e il 9,3 per cento. Le femmine sono meno obese dei maschi (8,8 per cento contro il 9,7 per cento) e le regioni del Sud e del Centro registrano un tasso di sovrappeso e obesità infantili più elevato. Nonostante nel corso degli anni i bambini in eccesso ponderale siano diminuiti (dal 35,2 per cento della prima rilevazione del 2008-2009 al 30,6 per cento della quinta rilevazione), tra i Paesi europei aderenti alla ‘sorveglianza Cosi’ (Childhood Obesity Surveillance Initiative), l’Italia continua a presentare valori elevati in tale ambito. 

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Il nuovo regolamento europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) in vigore dal 25 maggio prevede nuovi obblighi e pesanti sanzioni: si raccomanda pertanto la massima attenzione. Il regolamento UE è già direttamente applicabile, anche se si attende un provvedimento attuativo da parte del legislatore nazionale. Fin da subito va aggiornato il contenuto dell’informativa sul trattamento e la raccolta dei dati da far sottoscrivere al socio/tesserato al momento dell’adesione (si consiglia di rinnovare anche le precedenti adesioni/iscrizioni/domande di ammissione a socio/richieste di tesseramento).

Alleghiamo il modello predisposto da Fiscosport che può essere stampato sul retro o in calce alle domande di ammissione a socio/richieste di tesseramento (si consiglia di rinnovare la sottoscrizione anche per i vecchi soci/tesserati)

Scarica il modello 

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Venerdì, 06 April 2018 11:03

Lo sport dilettantistico e le riforme

Come certamente avrete avuto modo di apprendere, la legge di stabilità per l’anno 2018 (L.205/2017) ha modificato, in modo sostanziale, la normativa che regolamenta il mondo sportivo.

Se aggiungiamo che è in corso la riforma del Terzo Settore, avviata con la L.117/2017 che può riguardare anche coloro che fanno attività sportiva, credo che vi possa essere in tutti voi una certa confusione. A questo proposito, vi invitiamo a perdere 5 minuti nella lettura dell'articolo (scaricabile a questo link) che riepiloga in maniera sintetica un po’ tutte le normative e le problematiche oggi in essere nel settore, così che possiate farvi una visione dell’insieme e possiate essere “critici” nella gestione dell’attività.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono cambiate le modalità di iscrizione al Registro delle Società Sportive tenuto presso il CONI, pertanto vi invitiamo a verificare di aver eseguito tutti i passaggi, necessari al perfezionamento della pratica.
Se è tutto in regola dovreste avere la possibilità di stampare il certificato di iscrizione 2018.

IMPORTANTE: non sottovalutate questo adempimento.

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UN AGGIORNAMENTO A RIGUARDO DEL PILATES E DELLE ALTRE FORME DI GINNASTICA ATTUALMENTE NON INSERITE NELL’ELENCO CONI TRA LE DISCIPLINE SVOLGIBILI ALL’INTERNO DELLE ASD.

Fermo restando i “limiti” interpretativi dettati dalla circolare CONI sulle discipline che le ASD possono svolgere, si prospettano delle possibili vie dove le metodiche non inserite possano essere contemplate come attività propedeutiche e/o complementari ad altre discipline già inserite nell’elenco CONI.

Questo viene avvalorato dalla delibera del Consiglio Federale FIPE del 21 maggio 2017. In tale delibera si spiega che “la Cultura Fisica ricomprende tutte quelle attività che usano una qualsiasi forma di carico (o resistenza) per il raggiungimento dell’obiettivo sia in termini sportivi (agonistici e non agonistici), sia di condizionamento (fitness) anche finalizzato alla performance agonistica che di benessere (wellness) e di recupero dell’efficienza fisica”.

In modo specifico viene sottolineato fra le attività in ambito oggettivo della Cultura Fisica anche:

  • Attività a corpo libero (sia seguendo i principi del calistenico, dello yoga, del Pilates, dello Stretching e dell’Allenamento in Sospensione), considerato un sovraccarico in funzione della angolazione che il corpo ha rispetto alla base di appoggio utilizzata durante l’esercizio o allo stato di tensione muscolare.

Si sottolinea anche che la FIPE gestisce organizza e regolamenta tutta una serie di attività/discipline fra cui:

  • Strength Yoga: abbinamento degli aspetti coordinativi e respiratori nella corretta esecuzione degli esercizi.
  • Kettlebell: capacità di esecuzione degli esercizi della pesistica con uno strumento da usare anche ad una mano.
  • AinS (allenamento in sospensione): dove il corpo, a seconda delle sue angolazioni, diventa un peso più o meno grande da spostare.
  • Riequilibrio Posturale e Funzionale: percorso formativo composto da valutazione posturale attraverso l’utilizzo di strumentazioni specifiche, approccio osteopatico con l’intervento di un osteopata, utilizzo del foam roll, approccio yoga per il recupero degli equilibri posturali.
  • Strumenti per il defaticamento dopo un allenamento intenso: dallo stretching, alle squadre di Mezieres, all’uso di tecniche di auto massaggio (foam roller)
  • Valutazione funzionale: analisi delle capacità di movimento e di deficit di bilanciamento muscolare e di mobilità articolare. Stesura di protocollo di lavoro con sovraccarichi per il riequilibrio del soggetto.

Analogamente la Federazione Ginnastica (FGI) ha in essere protocolli di lavoro che mirano a ”…. una rieducazione posturale utilizzando programmi di realizzazione di nuovi schemi specifici di postura e movimento derivanti da varie discipline quali il Pilates, lo Yoga, Tecniche di allungamento, la Ginnastica Educativa e Rieducativa, Feldenkrais, Mezieres, Tecniche di respirazione e rilassamento…”. “Il concetto della ginnastica funzionale si fonda sul principio della trasferibilità, in altre parole, la capacità di apprendere un gesto motorio da poter utilizzare nel quotidiano. Essere funzionali significa essere forti, coordinati, flessibili e agili. Attraverso l’utilizzo del proprio corpo, ma anche di attrezzi come kettlebells, palle mediche, funi, elastici, clubbels, sacche ripiene di sabbia, anelli, Fit Ball, tavolette propriocettive, bilancieri, manubri, sbarra, ecc. Questo tipo di allenamento, riattiva e potenzia i muscoli, col fine ultimo di sviluppare tutte le principali capacità motorie, ossia le capacità condizionali (forza, resistenza, potenza), le capacità coordinative (equilibrio, controllo motorio e posturale, agilità, adattamento motorio…) e la mobilità articolare, partendo dalla sollecitazione degli schemi posturali primitivi, ovvero i gesti che l'uomo ha perfezionato nella sua evoluzione, necessari per le sue attività e fondamentali per il fine salutistico e globale....”

COSA SIGNIFICA?
Esiste una possibilità di “difesa” in caso di controllo da autorità competenti per le ASD che svolgono queste attività.
In pratica l’ASD potrebbe parlare nelle attività da lei proposte di: Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness svolta con metodo Pilates.
In questa ipotetica logica si avrebbe che potenzialmente anche l’istruttore potrebbe essere pagato nell’ambito dei 10.000 Euro annui come rimborso spese, questo con la dicitura non “Pilates” ma “Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness”.

ATTENZIONE
Quella di cui sopra è una possibile interpretazione e una difesa in fase di accertamento, infatti le norme di cui sopra sono delibere interne a Federazioni del CONI ma NON DEL CONI che invece si è limitato al famoso elenco delle delibera 1568 del 14 febbraio 2017.
Quindi nulla garantisce che in fase di controllo l’organismo accertate non ritenga comunque di aprire un contenzioso, contenzioso che andrà poi risolto in fase di dibattito riportando le giustificazioni di cui sopra.

Questa rimane comunque una possibilità che le ASD potrebbero decidere di percorrere per mantenere al loro interno una attività in qualche modo legata al Pilates.  

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PER I BAMBINI SOTTO I 6 ANNI NON SARÀ PIÙ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO.

Lo hanno stabilito, in un decreto congiunto, i ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dello Sport Luca Lotti. La decisione parte da una richiesta della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), che già nel 2015 aveva segnalato la necessità “di escludere dall’obbligo della certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni”.

Per questo, si legge nel decreto, “Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra”.

Va ricordato per quel che riguarda l'Emilia-Romagna, che in questa regione le certificazioni di idoneità per l'attività sportiva non agonistica per i minori e per le persone disabili di ogni età sono rilasciate GRATUITAMENTE dal medico di famiglia e dal pediatra di libera scelta, o su loro richiesta, dai Servizi pubblici di medicina dello sport e vengono registrate direttamente sul libretto sanitario dello sportivo. 

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