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IVA ED ENTI SPORTIVI

Scritto da Prof. Fabio Fraternali

La dimensione dell’Ente determinerà l’applicazione delle nuove disposizioni agevolative


In materia di Iva, afferente agli enti sportivi dilettantistici, a tempi pressoché scaduti il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Avv. Maurizio Leo, risponde all’accorato appello da parte delle numerose realtà sportive. Dalle prime indiscrezioni pare che il Governo intenda varare un provvedimento teso a modulare l’applicazione del regime in esenzione o in esclusione iva in ragione ad indici dimensionali dell’ente, con l’intento, così, di agevolare i sodalizi di minori dimensioni.
La soluzione su cui i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono al lavoro sembra andare verso questa direzione con il considerevole vantaggio di escludere le formalità amministrative a carico di queste entità.
Corre l’obbligo precisare, che qualsiasi provvedimento governativo che verrà emanato si dovrà inserire in un contesto di reciproco confronto con l’Unione Europea. L’IVA è un tributo comunitario armonizzato, pertanto soggiace alle disposizioni sovraordinate ed in conformità alle disposizioni “unionali”.
Più compiutamente, per quanto riguarda il mondo degli enti non commerciali sportivi, la disciplina attualmente in essere è quella dell’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva, cosicché le difficoltà per l’esecutivo, nell’ambito di un clima di dialogo con l’Ue, saranno nel consolidare tale assetto, seppur ancorandolo a limiti dimensionali.
In attesa di conoscere come le novità abbiano ad incidere concretamente nel mondo dello sport dilettantistico, analizziamo di seguito il susseguirsi delle norme nell’ultimo triennio e quanto sarebbe accaduto dal primo gennaio 2025, in assenza dell’intervenuta proroga!

Al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione, n.2008/2010 di cui alla direttiva n.112/CE/2006, il governo ha emanato alcune norme, tra cui il D.L. 21.10.2021 n.146/2021 per effetto del decreto Milleproroghe 2024 art. 12-sexies, sarebbe entrato in vigore dal 01.01.2025 ed il D.L. 22.06.2023 n. 75 art. 36 bis ed ancora il successivo D.L. 9 agosto 2024 n.113, che ha di fatto disposto e ratificato la coesistenza e la coerenza di entrambe le norme ovvero sia l’esclusione che l’esenzione dall’IVA.
La tutela del benessere psico-fisico, del tutto affine alla prestazione medica (prestazioni sanitarie in esenzione Iva Art. 10 C.18), ha portato agevolmente il legislatore a ricomprendere lo sport dilettantistico al regime di esenzione (Art.10). Con una pregiudiziale, l’attrazione delle attività sportive dilettantistiche al “regime d’impresa”, prima escluso ai sensi dell’Art. 4 del D.p.r. 633/72. Gli effetti della predetta disposizione sarebbero stati forieri di sgradite conseguenze. Sia i contributi che i corrispettivi per quote specifiche versate dai soci o tesserati, per quanto in esenzione Iva, sarebbero confluiti nei ricavi ad incremento del plafond dei 400.000 euro, di cui alle Legge 398/91 (vedi paragrafo di seguito). Vieppiù all’ente sportivo dilettantistico sarebbe altresì ascritto l’obbligo di osservare tutta una serie di adempimenti formali di carattere fiscale tipici dell’impresa: quali l’apertura della partita Iva, certificazione dei corrispettivi, emissione fattura elettronica, registrazione delle operazioni attive e passive, tenuta e conservazione delle scritture contabili previste da norme fiscali, invio telematico delle dichiarazioni infrannuali e annuali, ecc. Con l’introduzione poi, del D.L. 146/2021, il nuovo art. 10 (operazioni esenti) è intervenuto con un’ulteriore disposizione, piuttosto insidiosa: l’ente sportivo, nell’esercizio della propria attività sportiva dilettantistica non-profit, non dovrebbe insidiare attraverso una concorrenza sleale, con un dumping fiscale, attività analoghe ma gestite for-profit. Un tema che sarà oggetto di non poche conseguenze interpretative!
Pare altrettanto acclarato che l’applicazione della sunnominata esenzione dipenda anche da ulteriori requisiti, ovvero che l’ente associativo non abbia a perseguire finalità lucrative e si conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. 28.02.2021 n. 36. A titolo esemplificativo, l’obbligo di devolvere il patrimonio nel caso di liquidazione dell’ente, uniformità dei diritti e doveri per tutti i soci, effettiva partecipazione alle decisioni e alla vita dell’associazione da parte dei soci, democraticità e diritto di voto garantito a tutti i soci, libera eleggibilità alle cariche sociali, sovranità assembleare, obbligo di redigere il rendiconto annuale.

Per concludere, occorre dare un cenno alla nota legge 398/91, che consente alle ASD e SSDARL, che abbiano conseguito nell’anno di riferimento non oltre 400mila euro di ricavi commerciali, di accedere, previa opzione, al regime forfetario. A tal riguardo, vige il principio secondo cui le transazioni economiche di un ente sportivo dilettantistico, devono essere contabilizzate sulla base del flusso di cassa effettivo, ossia in base al momento in cui le somme di denaro vengono effettivamente incassate o pagate. (Cass. n.22440/2022 contraria alla Circolare 18/E/2018 nella parte in cui l’Ag. Entrate). Detto regime agevolativo prevede una tassazione agevolata Ires calcolata sul 3% dei proventi commerciali unitamente all’abbattimento del 50% dell’Iva sulle operazioni attive. Di particolare apprezzamento, per le sole ASD, l’esonero dalla tenuta di scritture contabili, dei registri previsti da norme fiscali, dal rilascio di certificazione dei corrispettivi, esonero da dichiarazioni Iva periodiche e annuale, dalla emissione della fattura elettronica fatta eccezione per le operazioni inerenti a contratti di sponsorizzazione.
A tal punto, occorre verificare come l’esenzione prevista articolo 10 Dpr 633/72 di nuovo conio, oggi comunque rinviata, andrebbe a confluire all’interno del regime agevolato 398/91.
Fermo restando la non applicazione dell’Iva sulle operazioni esenti art. 10, e alle agevolazioni correlate alla pratica sportiva dilettantistica in opzione al regime 398/91, si può ora ritenere, salvo il caso di contratti di sponsorizzazione, che si è esonerati dai seguenti vincoli:

  • certificazione dei corrispettivi per i corsi e abbonamenti sottoscritti da soci e tesserati
  • emettere fattura elettronica
  • tenere i registri e le scritture contabili previste da norme fiscali,
  • predisporre e inviare le dichiarazioni Iva periodica o annuale.

Si giungerebbe a detta conclusione in quanto i ricavi inerenti a corsi e abbonamenti attratti in regime d’impresa saranno da annoverarsi fra i ricavi commerciali connessi all’attività sportiva, per i quali risulta applicabile la Legge 398/91.
Da ultimo, per completezza di informazione, occorre ora richiamare il D.Lgs 36/2021, più compiutamente alla distinzione fra attività sportiva in via stabile e principale di cui all’art. 7 comma 1 lettera b) e le attività natura diversa di cui al successivo art. 9. Si prospetta un nuovo scenario di natura tributaria, da cui ne potrebbe discendere che tutte le attività diverse siano ascrivibili per natura, all’area commerciale e, come tali, se non strettamente connesse all’attività sportiva, siano da assoggettarsi ad IVA con la conseguente applicazione dell’aliquota prevista dalle Tabelle allegate al Dpr 633 (in linea generale 22% e 10% per la somministrazione di alimenti e bevande presso il punto di ristoro del Club).
Ne può derivare che il plafond dei 400mila euro di proventi commerciali entro cui poter fruire del regime 398 /91 debba ora ricomprendersi anche i ricavi da corsi e abbonamenti e dei proventi da attività diverse strettamente connesse. La conseguenza? Sarà molto più probabile fuoriuscire dal regime forfetario per il superamento della franchigia.
Non rimane che attendere urgenti ed auspicabili chiarimenti!

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