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Con la pubblicazione sul sito del Ministero, il decreto che disciplina le iscrizioni al Runts (il Registro unico nazionale del Terzo settore) si rende sempre più importante capire tutte le opzioni che la riforma del terzo settore comporta per tutto il mondo delle associazioni. Su questo delicato ed importantissimo argomento la Federazione Italiana Fitness ha deciso predisporre una collaborazione personalizzata con lo studio legale Martinelli/Rugolino. Certamente una opportunità unica per capire le implicazioni che questa riforma implica.

Martinelli

L’avvocato Guido Martinelli, esperto del settore dello sport, consulente di enti e federazioni del CONI, sarà a vostra disposizione per fornirvi vari chiarimenti. Principalmente:

• Dubbi sulle regole da seguire e sugli adempimenti che le norme sulla pandemia Covid obbligano a rispettare.
• Chiarimenti sulla prossima riforma dello sport

L’avvocato Martinelli potrà essere virtualmente davanti a voi per un’ora in cui potrete chiedergli quello che vorrete, come se foste soli nel suo studio.
Il collegamento avverrà da remoto in diretta Webinar.

Il costo del servizio è di 140 euro per i centri affiliati FIF o scuole affiliate IDA, oppure di 190 euro per i centri o scuole non affiliati. Naturalmente sarà aggiunta l’IVA, se ed in quanto dovuta, per ogni ora o frazione di ora utilizzata.

Per informazioni scrivere al nostro indirizzo mail o telefonare allo 0544 34124.

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Tutte le a.s.d. - anche se svolgano esclusivamente attività istituzionale e non siano titolari di partita IVA - devono assolvere agli oneri del sostituto di imposta e quindi in primo luogo certificare i compensi corrisposti a ogni singolo prestatore nell’anno di imposta 2019: l’obbligo si riferisce ai redditi da lavoro dipendente, ai redditi da lavoro autonomo* (* ad esempio fatture di professionisti e consulenti, fatture per provvigioni da agenzie immobiliari e simili) e anche ai redditi diversi, tra i quali rientrano i compensi sportivi dilettantistici di cui all'art. 67 comma 1 lett.m) T.U.I.R. In particolare, l'obbligo di certificazione si riferisce a tutti i compensi, premi, indennità e rimborsi spese forfetari anche se inferiori al limite della soglia di imponibilità di euro 10.000 di cui all'art. 69 comma 2, come espressamente previsto dal regolamento di attuazione dell’art.25 l. 133/99 (d.m. n. 473/99, art. 2, comma 3).

Sono esclusi invece i rimborsi spese a piè di lista, ovvero i rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, da intendersi riferito alla residenza del percettore.

È proprio in vista degli obblighi di certificazione che il percipiente, all’atto di ogni pagamento, deve autocertificare alla a.s.d./s.s.d. di avere o meno superato la soglia di imponibilità in modo da consentire al sostituto di imposta (a.s.d.) di operare la ritenuta ovvero di trattenere gli importi dovuti a titolo di ritenuta e addizionali sulla parte eccedente e di corrispondere al collaboratore l’importo netto.

Sulle somme eccedenti - da euro 10.000 a euro 30.658,28 - va operata la ritenuta IRPEF del 23% a titolo di imposta oltre alle addizionali (regionale e comunale); dopo il superamento della seconda soglia (oltre euro 30.658,28), la ritenuta è a titolo d’acconto. Quando vi sia il superamento della soglia - quindi nei casi più comuni il superamento del primo scaglione di euro 10.000 - la ricevuta andrà compilata con l'indicazione della somma lorda, delle ritenute e addizionali e del netto corrisposto.

Per riepilogare in sintesi gli adempimenti:

a) per tutti i redditi (lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi - compresi i compensi inferiori alla soglia di euro 10.000) la Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme entro il 31 marzo 2020 e trasmessa esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2020; tuttavia se le certificazioni si riferiscono esclusivamente a redditi esenti o non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, la trasmissione può avvenire entro il 31 ottobre 2020.

b) per tutti i redditi soggetti a ritenuta (lavoro dipendente, lavoro autonomo, compensi eccedenti la soglia di euro 10.000) oltre alla Certificazione Unica (in scadenza al 7 marzo 2020) va compilato e trasmesso il modello 770/20 entro il 31 ottobre 2020. 

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CONI 2.0 – Stampa del Riconoscimento: obbligatorio per tutte le ASD e le SSD scaricare e conservare il Certificato di riconoscimento ai fini sportivi che il CONI rilascia attraverso il Registro.

È un obbligo per poter attestare e beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse agli organismi iscritti.
Con la delibera del 17 dicembre 2019, il Consiglio Nazionale del CONI ha concesso una sanatoria per le posizioni incomplete e le anomalie emerse e, per la mancata trascrizione delle attività sportive, formative, didattiche, relative agli anni 2018 e 2019 del nuovo Registro 2.0.
Il CONI si è reso conto che il sistema ha necessità di essere ancora perfezionato ed ha quindi concesso tempo per risolvere le ultime difficoltà salvando le ASD e SSD.


Cosa devono fare le ASD/SSD?

Già dal 2018 le organizzazioni sportive hanno obbligo di trasmissione nel Registro CONI, quindi, oltre ai dati riferiti ai tesserati, anche informazioni dettagliate su attività sportive, didattiche e formative svolte.


Quali sanzioni si rischiano?

Ricordiamo che l’assenza di informazioni circa le attività svolte comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro (art. 3 del regolamento) con la perdita delle agevolazioni fiscali previste.

Visto che il rischio di sospensione o esclusione, consigliamo di fare una verifica tramite il portale pubblico all’indirizzo https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html, nella sezione “Cerca nel Registro Pubblico”.
Oppure verificare sulla pagina privata del Registro Coni https://rssd.coni.it/ nella sezione SPORT, DIDATTICA, FORMATIVA. 

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Mercoledì, 05 February 2020 12:00

Dichiarazione IVA 2020 (periodo d’imposta 2019)

Il saldo a debito della dichiarazione annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo 2020; non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.


Attenzione: quest’anno (2020 con riferimento ai dati IVA 2019) la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.



Principali novità della dichiarazione IVA 2020

Le principali novità della dichiarazione IVA 2020 sono le seguenti:

• l’introduzione nel Frontespizio della nuova casella riservata ai soggetti ISA esonerati dall’apposizione del visto di conformità. I contribuenti che hanno applicato gli ISA e hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.
• la rimodulazione del quadro VA con l’eliminazione del rigo per l’adeguamento ai parametri;
• l’istituzione del nuovo quadro VP per i contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre;
• l’istituzione del nuovo quadro VQ per i contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d’irregolarità (art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010).
• l’introduzione dello specifico rigo VO35, per la scelta “ordinaria” degli operatori enoturistici.


Regole per la detrazione IVA

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.
Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA. Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia Entrate aveva chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

• il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
• il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.
La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.


Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.


Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale - o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.

Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:

Fattura emessa a dicembre 2019
Ricevuta e registrata a dicembre 2019 // Detrazione in dicembre 2019
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020) // Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020) // Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2020 // Detrazione ammessa a gennaio 2020


Dichiarazioni con saldo IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2019 (comprensivo di quello riferito a fatture 2019 registrate nel 2020 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2020 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2019), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze hanno ottenuto un punteggio riferito al 2018 almeno pari a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità così come dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.
Ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking.

Chi avesse maturato nel 2018 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2019, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2018) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2019, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2019.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
• da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
• e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225/2016) ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Per predisporre tempestivamente la dichiarazione IVA, anche al fine di anticipare eventuali compensazioni del credito, la documentazione da parte Vostra dovrà esserci consegnata non appena possibile e comunque entro il 07/02/2020.


Tratto da My Solution

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Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.


Le novità del “Decreto Fiscale”

In questo processo normativo tendente a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, si inseriscono le rilevanti novità contenute nell’articolo 3, D.L. 124/2019 (convertito, con modificazioni, nella L. 157/2019) che prevede, già con riferimento ai crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per l’importi superiori a 5.000 euro annui, anche per i tributi diversi dall’Iva, il loro utilizzo in compensazione “orizzontale” solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine.
Con le recenti modifiche, poi, si incrementano i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali ufficiali dell’Agenzia entrate per trasmettere modelli F24 recanti compensazioni orizzontali, anche parziali: anche i privati (cioè i soggetti non titolari di partita Iva) e i sostituti d’imposta, infatti, saranno d’ora in avanti tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente tramite i canali “ufficiali” dell’Agenzia (direttamente attraverso entrate o Fisconline oppure rivolgendosi ad intermediari abilitati).
Con la recente risoluzione n. 110/E/2019 l’Agenzia entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione a tali nuove disposizioni, riportando in calce una utile tabella che propone i codici tributo dei crediti utilizzabili in compensazione.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.


Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2019 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2020, occorre ricordare che l’utilizzo del credito Iva per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:

• può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge ed è obbligatorio effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione del “Visto di conformità”.

Per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.
Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

Ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali (pertanto, anche dei crediti annuali Iva di qualsiasi importo essi siano) torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.


Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2019 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

• a partire dal 1° gennaio 2020;
• senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

• non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2020);
• devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2019 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020).


Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Il contribuente non dovrà più attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Esempio
Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio 2020), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 7 febbraio 2020, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro, già a partire dal successivo 17 febbraio 2020 (il 16 febbraio 2020 cade di domenica). Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “mobile” che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.


Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2018

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

• il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2018, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2020 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all’anno 2019, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2018” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2018 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2019 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate;
• al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2018 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2020 come credito Iva relativo all’anno 2019 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno 2019 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2018.


Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.


Le “nuove” regole in tema di compensazione “orizzontale”

Analogamente a quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, a partire dai crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per l’importi superiori a 5.000 euro annui, anche per gli altri crediti fiscali (imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali e Irap) il loro utilizzo in compensazione “orizzontale” è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Dal 1° gennaio 2020, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione orizzontale solo i crediti di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.


Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare. Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d’affari relativo all’anno precedente costituito almeno per l’80% da prestazioni rese nell’ambito di contratti d’appalto) è fissato in 1.000.000 euro.
Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:

• cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
• a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali 

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Venerdì, 17 January 2020 12:00

Le novità della legge di Bilancio 2020

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
Si illustrano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali della legge di Bilancio.


LEGGE DI BILANCIO 2020: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI

Proroga dell’estromissione agevolata dei beni dell’impresa: è stata prevista una proroga alla possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere dall’impresa i beni immobili utilizzati nell’attività. Questi ultimi devono rientrare nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (strumentali per natura e per destinazione) ed essere posseduti alla data del 31/10/2019. Inoltre l’imprenditore deve essere in attività al 1/1/2020. L’estromissione, da effettuarsi entro il 31/5/2020, è tassata con un’imposta sostitutiva dell’8%, applicabile sulla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale del bene, determinato con criterio catastale. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Rivalutazione dei beni: è stata prorogata la possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, con pagamento di un’imposta sostitutiva. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata all’11%. Inoltre viene innalzata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito applicabile alle plusvalenze conseguite in caso di cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.
I soggetti che redigono il bilancio d’esercizio e che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni iscritte al 31 dicembre 2018, pagando un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. È possibile inoltre affrancare il saldo attivo di rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP pari al 10%.
Le imposte sostitutive sono versate:
• per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di tre rate di pari importo. La prima rata va versata entro il termine previsto per saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Quelle successive scadono entro il termine rispettivamente previsto per il versamento saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi;
• per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo. La prima rata va versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. La seconda va versata entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Le altre scadono, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi e la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.

Unificazione IMU-TASI: è stata disposta l’unificazione dei tributi IMU e TASI. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad eccezione dell’abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’aliquota base è pari allo 0,86% (modificabile entro alcuni limiti con delibera comunale), la base imponibile è costituita dal valore degli immobili, determinato secondo le previgenti modalità previste per IMU e TASI. Sono previste esenzioni e riduzioni di aliquota o base imponibile per determinate fattispecie (ad esempio i fabbricati rurali).

Deducibilità IMU: oltre la riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, è stata modificata la deducibilità IMU, relativa gli immobili strumentali, che per il periodo 2019, è stabilita nella misura del 50%. A decorrere dal 2020 e per il 2021 sarà invece pari al 60%, mentre l’intera deducibilità sarà operativa dal 2022.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione: è stato introdotto un nuovo credito d’imposta, che dal 2020 sostituisce quello previsto dal D.L. n. 145/2013 e successive modificazioni (il quale rimane in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019). La nuova agevolazione si applica agli investimenti in ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica ed attività di design e ideazione estetica. Per ciascuna di queste categorie di investimenti la norma stabilisce le modalità di calcolo della base su cui calcolare il credito, riconosciuto nella misura:
• del 12% della relativa base di calcolo, per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
• del 6% della relativa base di calcolo, per le attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
• del 10% della relativa base di calcolo, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico) per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
• del 6% della relativa base di calcolo, per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Credito d’imposta industria 4.0: è stato introdotto un nuovo credito d’imposta, destinato a sostituire il superammortamento e l’iperammortamento. Possono accedervi le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 se il relativo ordine è già stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sono stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto. Il credito d’imposta riconosciuto è pari:
• al 6% del costo (nel caso di leasing, quello sostenuto dal locatore) fino a 2 milioni di euro;
• al 40% del costo per la parte di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per la parte eccedente fino a 10 milioni di euro, nel caso di acquisto di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A Legge 232/2016);
• al 15% del costo per i beni immateriali connessi ad investimenti in beni di cui al punto precedente, fino ad costo complessivo di 700.000 euro.
Il credito d’imposta non concorre a formare la base imponibile né per le imposte sul reddito né per l’IRAP.

Web Tax: è stata introdotta un’imposta sui servizi digitali che entra in vigore dal 1° gennaio 2020 (senza la necessità di decreti attuativi). Essa consiste nell’applicazione di un’aliquota pari al 3% sui ricavi derivanti da:
• veicolazione su una interfaccia digitale (es. sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;
• messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (es. social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
• trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
L’imposta si applica alle imprese che gestiscono piattaforme digitali con un fatturato pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato per servizi digitali. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui i ricavi sono stati realizzati (16 febbraio 2021 per il primo anno di applicazione). I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno.

Sugar Tax: è stata introdotta un’imposta di consumo per bevande analcoliche e succhi di frutta contenenti sostanze dolcificanti. Presupposto di esigibilità dell’imposta, a carico del cedente, è:
• in Italia, la cessione del prodotto da parte del produttore (o soggetto che ne cura il condizionamento) al privato o al soggetto che ne effettua la rivendita;
• per i prodotti provenienti dall’UE, il ricevimento delle bevande da parte del soggetto acquirente;
• per i prodotti provenienti da paesi Extra-UE, l’importazione definitiva.
L’importo è pari a 10 euro per ettolitro sui prodotti finiti e 0,25 euro al kilogrammo per i prodotti da consumarsi previa diluizione. Le somme dovute vanno versate mensilmente tramite dichiarazione in Dogana. Per l’applicazione è atteso entro agosto 2020 un apposito decreto attuativo.

Plastic Tax: è prevista l’istituzione dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. L’imposta è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Fringe benefits auto aziendali: è stabilita la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci.
Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:
• per i veicoli con CO2entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
• per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
• per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
• per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

Abrogazione “Mini IRES” e reintroduzione dell’ACE: a decorrere dal periodo d’imposta 2019 viene abolita la “Mini IRES” e viene reintrodotta la disciplina ACE con un rendimento nozionale pari all’1,3%.

Tassazione buoni pasto: è stato introdotto un aumento della quota non imponibile per i buoni pasto emessi in formato elettronico (da 7 euro a 8 euro) accompagnato da una contemporanea riduzione della quota non imponibile per quelli emessi in formato diverso (da 5,29 euro a 4 euro).

IVIE ed IVAFE: A partire dal 2020 si estende l’ambito di applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE, che si applicheranno non solo alle persone fisiche ma anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

Regime forfetario: La legge di Bilancio abroga la flat tax originariamente prevista per coloro che conseguono ricavi superiori a 65.000 euro (di fatto mai entrata in vigore). Per quanto riguarda il regime forfetario applicabile ai soggetti con ricavi inferiori a 65.000 euro, la disciplina rimane pressoché invariata, ma vengono introdotti due nuovi requisiti:
• non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per personale dipendente e lavoro accessorio;
• non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49-50 TUIR) eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Inoltre è previsto che in caso di adesione alla fatturazione elettronica i termini di decadenza dell’accertamento si riducono di un anno.

Accise ed imposte sui tabacchi: è stato disposto un aumento delle accise e delle imposte sui tabacchi, che coinvolge le cartine e i filtri, nonché tutti i tipi di tabacco. In particolare, l’aumento è pari a 0,0036 euro a cartina (dunque dal 2020 un pacchetto di 100 sigarette costerà 36 centesimi in più). A questo si aggiunge un aumento dell’accisa minima sui tabacchi lavorati e delle aliquote sugli stessi. Gli aumenti non coinvolgono le sigarette elettroniche.

Sterilizzazione clausole IVA: È stata prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale per il 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise. Nel 2020 non vi saranno quindi aumenti dell’IVA; è previsto invece un aumento dal 10 al 12% dell’IVA ridotta e un aumento di 3 punti percentuali dell’IVA ordinaria (al 25%) nel 2021 e di 1,5 punti percentuali (al 25,5%) dal 2022.

Detrazioni IRPEF: è stato stabilito che le detrazioni IRPEF spettano nell’intero importo se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro. Se il reddito è superiore alla predetta soglia, le detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze.
Le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui sono detraibili a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Tracciabilità spese detraibili: è stata introdotta una disposizione che subordina la detrazione del 19% per alcune spese (previste dall’art. 15 TUIR e da altre disposizioni) al pagamento delle stesse tramite strumenti tracciabili (quali bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Da questa modifica sono escluse le spese sanitarie.

Detrazione IRPEF spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020 è modificata la detrazione IRPEF prevista per le spese veterinarie. In particolare è stato innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie, sempre nella misura del 19% e limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Detrazioni fiscali edilizia: sono state confermate diverse detrazioni inerenti il settore dell’edilizia. In particolare:
Bonus facciate: detrazione del 90% dei costi sostenuti per il restauro e la manutenzione ordinaria delle facciate degli edifici;
Bonus ristrutturazioni: detrazione del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie;
Bonus sisma: detrazione per le spese di messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili, variabile fino all'85% a seconda del livello di miglioramento della classe antisismica;
Bonus mobili: detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori;
Ecobonus: detrazione al 50/65% prevista per l'efficientamento energetico, compresa la versione condominiale (pari al 70%-75%).
È stato inoltre confermato dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019 in attesa di conversione in legge) il Bonus Verde, previsto per la sistemazione a verde di aree scoperte private e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Sono state inoltre introdotte modifiche che stabiliscono:
• la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi di acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione con efficienza almeno pari alla classe A;
• l’esclusione della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
• l’abrogazione della norma introdotta dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che prevedeva la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus al fornitore direttamente in fattura. Lo sconto in fattura sarà ammesso unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante “di primo livello”, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo di spesa pari o superiore a 200mila euro.

Cedolare secca sulle locazioni: è stabilito il blocco dell’aumento di 5 punti percentuali dell’aliquota della cedolare secca applicabile ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta intensità abitativa, che rimane pertanto confermata al 10%.

Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito: A decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti) è abolito il pagamento del canone di abbonamento RAI, esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. 

 

Tratto da My Solution

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* Avvocato del Foro di Padova

E' da poco più di un mese partita una nuova stagione sportiva e tra le varie difficoltà quotidiane che i dirigenti devono fronteggiare esiste il costante quesito riservato all’inquadramento dei collaboratori sportivi dai compensi dei Soci dipendenti pubblici e dagli istruttori dei corsi, fino ai segretari che si occupano della contabilità e ai tesseramenti.

Le valutazioni e le risposte dipendono ovviamente dal caso concreto e dalla consapevolezza dei riferimenti normativi.

I dubbi e le incertezze interpretative del quadro normativo rimangono dunque irrisolti da quasi vent’anni quando - con la modifica introdotta dall’art. 37 comma I lett.c) della L. 21/11/2000 n.342 – i rimborsi, le indennità e i compensi sono stati collocati tutti, a prescindere dal loro ammontare, nel regime dei redditi diversi e pertanto esclusi da ogni onere previdenziale e contributivo, con la inevitabile conseguenza di attrarre anche quelle situazioni che per durata, complessità, caratteristiche del prestatore e ammontare del compenso, potrebbero configurare a tutti gli effetti una vera e propria prestazione lavorativa.

La direzione è sicuramente verso nuove prospettive. Il legislatore infatti è consapevole della necessità di intervenire a regolare la materia disciplinando il lavoro sportivo dilettantistico, obiettivo che non a caso occupa un posto di rilievo nella recente legge delega sullo sport, L.8 agosto 2019, n. 86 recante appunto Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Il provvedimento è una legge delega che in quanto tale contiene soltanto principi e criteri direttivi – peraltro abbastanza vaghi – che potranno trovare concreta formulazione soltanto attraverso la legislazione delegata. Si dovranno dunque attendere i decreti legislativi da adottare entro agosto 2020 (dodici mesi dall’entrata in vigore della legge delega) – ammesso che il Governo rispetti il termine – per capire come nel concreto verranno definiti e disciplinati i rapporti di lavoro in ambito sportivo, sia per gli aspetti civilistici sia sotto il profilo del trattamento fiscale e previdenziale.

Per comprendere come comportarsi nel frattempo fatta la premessa e ribadito che ogni situazione va valutata in concreto, si possono qui riepilogare in un vero e proprio decalogo le condizioni per beneficiare dell’agevolazione e alcuni aspetti di rilevanza fiscale, evidenziando le situazioni più critiche, che impongono di agire con prudenza e consapevolezza, affidandosi a consulenti specialisti della materia per individuare il corretto inquadramento delle risorse umane del sodalizio alla luce delle specifiche del caso.

1. La A.S.D./S.S.D. che eroga il compenso deve essere regolarmente iscritta al Registro CONI.

2. Le prestazioni devono riferirsi esclusivamente a discipline comprese nell’elenco CONI tra quelle ammissibili al Registro.

3. Le prestazioni sportive c.d. pure comprendono gli atleti, gli allenatori, i preparatori, gli istruttori, gli arbitri e ogni altra figura anche ausiliaria, necessaria allo svolgimento degli eventi sportivi, didattici e formativi – il rapporto si formalizza di solito con lettera di incarico che deve contenere durata, oggetto della prestazione, termini e modalità di pagamento.

4. Le prestazioni amministrative-gestionali comprendono le attività di segreteria, raccolta iscrizioni, tenuta cassa e contabilità, svolte in assenza di conoscenze tecnico giuridiche collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente; il rapporto si deve formalizzare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e deve assolvere agli adempienti amministrativi previsti per tale tipologia (denuncia preventiva Unilav e Iscrizione LUL – come chiarito dall’interpello ministeriale n.22/2010)

5. Il compenso non concorre alla formazione del reddito fino alla soglia annua di euro 10.000 per percipiente e per anno solare di imposta ( ad esempio anno 2019 – non si riferisce invece alla durata dell’anno sportivo, ad esempio 2019/2020); il percipiente all’atto di ogni pagamento deve autocertificare alla a.s.d./s.s.d. di avere o meno superato la soglia di imponibilità. Sulle somme eccedenti – da euro 10.000 a euro 30.658,28 – va operata la ritenuta irpef del 23% a titolo di imposta oltre alle addizionali (regionale e comunale); dopo il superamento della seconda soglia (oltre 30.658,28), la ritenuta è a titolo d’acconto.

6. La a.s.d./s.s.d. erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta: provvedere annualmente entro il 7 marzo – o nell’eventuale diverso termine di legge – allacertificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000; provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente.

7. I dipendenti pubblici possono prestare attività in favore di a.s.d./s.s.d. all’infuori del proprio orario di lavoro e previa comunicazione all’amministrazione (art. 90 comma 23 L.289/02): non è necessaria quindi la preventiva autorizzazione; possono percepire indennità e rimborsi forfetari di spesa, ritenuti compatibili con la richiesta gratuità degli incarichi.

8. I compensi sportivi dilettantistici, in quanto redditi diversi, sono cumulabili con le indennità NASpi e il beneficiario non è tenuto a effettuarne comunicazione all’INPS (Circolare INPS, 23/11/2017); invece sono rilevanti – e quindi incidono – sul calcolo del reddito del nucleo familiare sia per l’ISEE sia per gli assegni familiari, anche se di importo inferiori alla soglia di euro 10.000.

9. NON devono riferirsi a prestazioni di lavoro subordinato: la natura del rapporto si valuta nel suo concreto svolgimento – a prescindere dal nome utilizzato dalle parti nel contratto o dall’inserimento di generiche clausole che escludono la subordinazione; è fondamentale dunque per comprovare la genuinità del rapporto che nei comportamenti posti in essere non si ravvisino i tipici indici di subordinazione (imposizione e controllo dell’orario, divieto di allontanarsi, obbligo di giustificare le assenze ecc.) che denotano l’esercizio del potere direttivo da parte del committente e che possono comportare la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato, con conseguente uscita dal regime agevolato dei redditi diversi, assoggettamento e oneri contributivi, previdenziali e fiscali e comminazione di pesanti sanzioni amministrative per lavoro irregolare.

10. NON devono riferirsi a prestazioni di lavoro autonomo professionale: anche se un importante filone della giurisprudenza – come detto sopra – ammette la possibilità di erogare i compensi a sportivi dilettanti che siano c.d. professionisti di fatto, rimane l’incertezza applicativa in mancanza di un intervento del legislatore; pertanto è assolutamente doveroso valutare le situazioni più critiche alla luce degli indici di professionalità solitamente contestati in sede di ispezioni e verifiche, in particolare per istruttori e addetti agli impianti (per i quali gli obblighi contributivi scattano indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto; diverso invece il caso degli atleti, per i quali i contributi previdenziali sono dovuti solo in presenza di un rapporto di lavoro dipendente). Tra gli indici di professionalità, il possesso di conoscenze tecniche, deve considerarsi in parte superato dopo i chiarimenti della circolare INL 1/2016, dove si specifica che la qualifica acquisita attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni non rappresenta in alcun modo un requisito da solo sufficiente per ricondurre tali compensi tra i redditi da lavoro autonomo. La ripetitività, continuità e abitualità della prestazione sono insite nella natura della prestazione sportiva resa nell’ambito dello sport organizzato e non appaiono di per sé così determinanti per qualificare una prestazione professionale; tuttavia andranno valutate con estrema cautela e “ripensate” quelle situazioni caratterizzate dalla durata pluriennale, dal compenso non marginale e dall’assenza di altre posizioni reddituali che consentano al beneficiario di trarre il proprio sostentamento.

La presenza di tali elementi impone prudenzialmente di inquadrare il rapporto (autonomo) in una collaborazione coordinata e continuativa (art.2 comma II lett.d) D.Lg.vo 81/2015) o – in caso di pluricommittenza – di optare per l’esercizio di attività libera professionale da parte del collaboratore. Superfluo aggiungere che quando l’istruttore/collaboratore operi con PARTITA IVA non è più possibile riconoscergli compensi in esenzione.

Per concludere possiamo affermare che siamo ancora difronte ad una stagione sportiva di incertezze, ma ci auspichiamo che sia anche l'ultima perché con la prossima dovrebbero arrivare i nuovi decreti delegati sulla riforma del lavoro sportivo.

Attendiamo con pazienza!  

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Con la risposta all’interpello n. 361 del 30 Agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’esenzione dall’imposta di bollo per le ASD/SSD si riferisce anche alle ricevute rilasciate agli associati/tesserati a fronte di corrispettivi specifici istituzionali (ad esempio le ricevute per i corsi) e agli estratti conto bancari. Si ricorda che l’agevolazione è stata introdotta con la legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145 comma 646) che ha modificato l’art. 27 –bis Allegato B d.p.r. 642/72 relativo agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta in modo assoluto.

Nello specifico la disposizione comprende: “… atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti …” dai soggetti esentati.
I soggetti esonerati in origine erano le Onlus; in seguito l’agevolazione è stata estesa alle Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni FSN/DSA/EPS con l’art. 90 della L.289/02 ed ora, con la legge di bilancio 2019, anche alle a.s.d. e alle s.s.d. riconosciute dal Coni.

Non vi è dubbio che la norma si riferisca a una serie di atti emessi o formati dalle ASD/SSD, come ad esempio i contratti, i verbali assembleari e le ricevute rilasciate a fronte delle quote associative e dei corrispettivi specifici incassate da soci/tesserati.

Quanto all’estratto conto bancario si era posta in dubbio l’esclusione perché le banche avrebbero l’obbligo di trasmettere al cliente l’estratto conto e quindi non si tratterebbe di un atto “richiesto” ma “dovuto”, assoggettato al bollo a prescindere dalla natura giuridica del cliente e dalle particolari agevolazioni fiscali spettanti. In realtà - come avevo già segnalato con la mia circolare del 2/1/2019 - dal tenore delle norme e considerato che la nuova esenzione per le ASD/SSD è introdotta come estensione di quella originariamente prevista dalle Onlus all’art.17 D.Lg.vo 460/97, non vi è ragione per considerare escluso l’estratto conto bancario dall’agevolazione. Sul punto era chiara una “vecchia” Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4/11/1998 : gli estratti conto bancari inviati alle Onlus non sono soggetti all’imposta di bollo.

A dirimere ogni residua incertezza interviene ora la risposta all’interpello n.361/2019 per cui Vi invito a fare le opportune verifiche e a richiedere alla Vostra filiale di riferimento lo storno degli importi eventualmente ed erroneamente addebitati a partire dal 1/1/2019. 

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RIPETERE AIUTA: CARICAMENTO EVENTI REGISTRO RSSD 2.0

Ricordiamo gli adempimenti per le A.S.D ed S.S.D per conservare i benefici fiscali.
a) le discipline sportive indicate nello Statuto siano comprese nell’elenco delle discipline sportive ammesse dal CONI e indicate sul certificato d’iscrizione al Registro CONI;
b) svolgere effettiva pratica della disciplina sportiva dichiarata statutariamente;
c) essere in possesso, per ogni singolo anno d’iscrizione al Registro CONI, di documentazione attestante la partecipazione alle attività organizzate dall’Ente o federazione di appartenenza.

RICORDA: A COSA SERVE IL REGISTRO 2.0?

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro sono inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate

Quali Eventi si possono inserire?
Si possono inserire tre tipologie di eventi, per la cui identificazione e definizione ci dobbiamo avvalere dell’allegato Elenco Attività previste dal Consiglio Nazionale CONI.

Eventi attività sportiva: Con attività sportiva si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’organismo sportivo di riferimento. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara
Eventi attività formativa: Con attività formativa si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo;
Eventi attività didattica: Con attività didattica si intendono i corsi di avviamento allo sport organizzato direttamente dell’organismo sportivo o organizzati dall’Associazione/società se espressamente autorizzati dall’organismo di affiliazione sportivo di riferimento

SEMPLIFICANDO ECCO COSA DOVETE FARE!

Compilare ed inviare a FIF / IDA (ASI) i seguenti moduli:
Modulo_COMUNICAZIONE_EVENTO
N.B.: fino al 30 settembre sarà possibile inserire anche attività già svolte nel costo dell’anno.
Dopo il 30 settembre potrete inserire solo attività non ancora svolte.

Inserendo una attività previste nell'allegato “Elenco Attività” previste dal Consiglio nazionale del CONI.
N.B.: ogni attività prevede una diversa scheda (es. se organizzo corso di ginnastica artistica e di ginnastica aerobica, dovrò inviare due schede).

AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA’ FORMATIVA-DIDATTICA

oppure

AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA’ SPORTIVA

FIF / IDA (ASI) procederà all’inserimento dei dati da voi comunicati nella piattaforma CONINET.

 

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Il 30 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e alla luce della relazione del Sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, ha approvato un disegno di legge, collegato all’attuale legge di bilancio, che si prefigura come una vera e propria rivoluzione copernicana del sistema sportivo italiano finora attuato.

Il documento predispone una riorganizzazione e razionalizzazione dell’apparato nel suo insieme, studiata in modo da rispondere alle necessità del movimento nel suo complesso, da implementare via via attraverso decreti legislativi emanati dal Governo. La mozione, che annovera tra i firmatari anche il Senatore e presidente ASI Claudio Barbaro, è volta a ridisegnare la concezione generale dello sport, e più in generale di attività motoria, conferendole un ruolo primario in termini di bisogno sociale, svincolato dal legame esclusivo con l'agonismo, e introducendo disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di misure di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione.

Punto nevralgico della ristrutturazione del sistema è l’introduzione di una forma di cooperazione tra il CONI, il Ministero competente per materia e la società pubblica denominata Sport e Salute SpA, sotto il controllo diretto del MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze da sempre azionista di riferimento del CONI.

Ma non si tratta dell’unica novità; sono infatti diversi i passaggi innovativi della riforma; tra questi quello relativo alla fiscalità a sostegno dello sport dilettantistico con l’introduzione di incentivi statali e agevolazioni finanziarie e tributarie (articolo 7), i cambiamenti introdotti in merito alla disciplina del lavoro applicata allo sport contemplati dall’articolo 8, e l’introduzione dell’insegnante di educazione fisica sin dalla scuola primaria proposta dal ministro dell’Istruzione (MIUR) Marco Bussetti.

Insomma, un atto che si propone di introdurre un maggior equilibrio tra promozione e competizione, un minor verticismo nella strutturazione del sistema, a favore di un modello più inclusivo e partecipato, e più investimenti in cultura sportiva attraverso il reperimento delle risorse da dedicare alle istituzioni scolastiche e alle infrastrutture sportive distribuite secondo un sistema di premialità.  

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