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UN ULTERIORE PASSO IN AVANTI PER GARANTIRE E TUTELARE I SUOI ISTRUTTORI

In precedenti occasioni abbiamo già puntato il focus sulla validità legale dei diplomi ai fini lavorativi in qualità di istruttore nelle varie discipline del fitness. Il requisito determinante è in assoluto la validità del titolo. A tal riguardo ricordiamo ancora una volta che due sono gli elementi essenziali da valutare:

1) presenza sul diploma della firma del presidente della federazione CONI o dell’EPS sportiva del CONI
2) tesserino di TECNICO NAZIONALE rilasciato dalla federazione del CONI e dall’EPS del CONI

La Federazione Italiana Fitness – leader indiscussa in materia di formazione – si distingue per il prestigio delle qualifiche avendo ottenuto da tempo il riconoscimento da parte di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane (Ente di Promozione Sportiva) che, sin dalla sua costituzione nel 1994, è a sua volta riconosciuto dal CONI. Il riconoscimento di FIF da parte di ASI è formalizzato con accordo nazionale pubblicato anche nel sito ASI.

Il riconoscimento differisce in modo sostanziale dalla mera affiliazione. Difatto una qualunque associazione sportiva o una federazione privata affiliata a un ente di promozione sportiva può rilasciare attestati, brevetti o titoli ai propri allievi o ai propri tecnici a titolo associazionistico, cioè con validità solo nel proprio ambito, ma senza fornire garanzie legali di ottemperare ai requisiti delle leggi regionali sullo sport. Deve essere altresì chiaro che ai fini della validità legale non è nemmeno sufficiente che il brevetto sia rilasciato dalla Federazione o ASD con logo dell’ente con il quale è affiliato, ma occorre obbligatoriamente che rechi anche la firma del Presidente dell’Ente di Promozione sportiva e che, dove previsto, il titolare sia munito di tesserino di tecnico nazionale dell’EPS.

Sappiamo ormai tutti che i diplomi FIF soddisfano pienamente tali requisiti; infatti, a tutti i suoi tecnici viene attribuito anche il tesserino di tecnico nazionale ASI con inserimento nell’albo nazionale dei tecnici dell’EPS.

Ma la Federazione Italiana Fitness vanta di essere anticipatrice e precursore di innovazioni non solo tecniche, ma anche logistiche e non contenta ha voluto ulteriormente garantire la validità dei suoi diplomi integrando ad essi un QR CODE che permette di accedere direttamente alla pagina ufficiale dell'albo dei tecnici ASI. Basta fare un click per la scannerizzazione del codice e in pochi secondi si accede all'albo.

Una maggiore garanzia e tutela per le vostre qualifiche di istruttori!  

Pubblicato in Fitness news
Mercoledì, 19 December 2018 15:34

La validità dei diplomi FIF / ASI

DAL 2019 I DIPLOMATI AI CORSI FIF RICEVERANNO DUE DOCUMENTI: IL DIPLOMA FIF E QUELLO NAZIONALE ASI
LE NUOVE NORME CONI E LA DICITURA “ATTIVITÀ DI GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE ED AL FITNESS” PER ACCEDERE AI “COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI”

La legge di Bilancio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 302 – Suppl. Ordinario n. 62, e le nuove norme CONI hanno introdotto sostanziali novità per chi lavora nel mondo del fitness e dello sport.

I diplomi FIF sono sempre validi. Per quelli emessi nel passato è tuttavia necessario adeguarli richiedendone una copia aggiornata in base alle norme vigenti.
Si tratta di una validità derivante esclusivamente dall’intesa in essere da diversi anni fra FIF e ASI Nazionale, Ente di Promozione Sportiva (EPS). La circolare 594 del 07/10/18 dell’ente di promozione sportiva ASI/CONI chiarisce che tutti gli operatori sportivi in possesso del TESSERINO TECNICO ed inseriti nell’ALBO NAZIONALE ASI (con l’apposita qualifica come da elenco CONI), sono autorizzati a svolgere il ruolo di istruttore per le discipline di competenza presso tutte le società o associazioni sportive italiane. Tale qualifica non è oggetto di conversione anche qualora le società o associazioni siano affiliate presso altri enti di promozione sportiva. L’appartenenza all’ente affiliante prescelto dalla società è data dal tesseramento associativo ed è svincolata dal titolo che autorizza lo svolgimento dell’attività di istruttore.

Quindi se un istruttore FIF/ASI insegna in qualsiasi palestra o associazione affiliata a ente diverso da ASI, deve avere tessera di affiliazione e relativa assicurazione (non di tecnico) con l’ente a cui è affiliata la palestra/associazione ma il suo diploma e tesserino tecnico può e deve rimanere FIF/ASI. Inoltre, chi si tessera come istruttore FIF riceverà anche il Diploma di Tecnico Nazionale ASI. Si tratta di un documento che non sostituisce il titolo FIF ma lo integra e ne rafforza la validità in quanto rilasciato direttamente dall’ASI/CONI, ribadendo la validità giuridica del titolo acquisito.

A questo punto, c’è un altro nodo da sciogliere, ovvero quello relativo ai cosiddetti “Compensi sportivi dilettantistici”. Il comma 367 della legge di bilancio 2018 prevede l’innalzamento della franchigia dalla previgente soglia di 7.500,00 € alla nuova soglia di 10.000,00 € annui. Inoltre, dal primo gennaio 2018 è possibile erogare, oltre ai compensi/premi/rimborsi forfettari, anche rimborsi spese analitici (comprese le indennità chilometriche per l’utilizzo di automezzi propri da parte dello sportivo dilettante) che, se adeguatamente documentati, non saranno soggetti a tassazione e potranno essere sommati alla nuova soglia esente di 10.000,00 € (ris.ne AdE n. 38/E 2014).
Per usufruire di tale possibilità, tuttavia, è necessario possedere un diploma legalmente riconosciuto dal CONI in linea con le novità introdotte dalla suddetta legge di Bilancio 2018.

Ribadendo che i diplomi rilasciati da FIF negli anni scorsi rimangono perfettamente validi, quello che l'istruttore deve fare, oltre ad associarsi a FIF per l’anno in corso, è richiedere l’eventuale aggiornamento del suo diploma con la dicitura “attività di ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness” come previsto dalla normativa sulle discipline riconosciute CONI.

Pubblicato in Performance n. 3 - 2018

In risposta a un quesito sulla Federazione Italiana Fitness, la prestigiosa rivista “Fisco Sport” è intervenuta – lo scorso 19 aprile – per confermare la validità dei diplomi FIF sulla base delle normative Coni.
A intervenire sulla questione è Barbara Agostinis, avvocato di Pesaro e docente di Diritto dello Sport all’Università di Urbino che ribadisce la necessità di una convenzione con un ente di promozione sportiva per poter istituire un percorso formativo ‘valido’ per tecnici sportivi. «Consapevole di questa necessità – scrive la dottoressa Agostinis su “Fisco Sport” -, la FIF ha deciso di organizzare corsi di formazione, nell’ambito della ginnastica finalizzata al fitness, in collaborazione con l’ASI che è un ente di promozione sportiva, regolarmente riconosciuto dal CONI, aderente al sistema SNAq del CONI, ovvero il sistema nazionale delle qualifiche dei tecnici sportivi elaborato dal CONI con riguardo al contesto CONI-Federazioni Sportive Nazionali Discipline Sportive Associate, cui in realtà hanno aderito anche altre organizzazioni facenti parte del movimento sportivo italiano».

Pubblicato in Fitness news

Alla luce delle segnalazione che ci provengono da più parti d’Italia, si rende indispensabile chiarire ulteriormente i punti salienti riguardanti i diplomi FIF/ASI.

Questi diplomi SONO PERFETTAMENTE IN REGOLA CON QUANTO PREVISTO DALLE LEGGI REGIONALI SULLO SPORT.

Le leggi prevedono come titoli atti all’insegnamento quelli rilasciati dalle FEDERAZIONI del CONI e degli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA del CONI. TUTTI gli enti di promozione sportiva del CONI sono PARITETICI e con uguali diritti e doveri; quindi ASI, CSEN, LIBERTAS, ACSI e tutti quelli riconosciuti dal CONI (http://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html) hanno tutti uguale valore.

Come da comunicati precedenti ribadiamo che i titoli FIF/ASI sono EQUIPOLLENTI a quelli rilasciati dall’ASI/CONI; non necessitano quindi di nessun corso di conversione ed i tecnici affiliati appariranno nell’albo nazionale ASI/CONI.

CHIEDIAMO A TUTTI I TECNICI DI FARSI METTERE PER ISCRITTO (con relativa firma) L’AFFERMAZIONE DI CHIUNQUE ASSERISCA CHE I DIPLOMI FIF/ASI NON SONO VALIDI COME TITOLO DI INSEGNAMENTO. SE I DELATORI SONO CERTI DI QUANTO ASSERISCONO NON AVRANNO PROBLEMI A FORMALIZZARLO, PENA LA PALESE MALAFEDE. CHIEDIAMO DI INOLTRARE ALLA SEGRETERIA FIF TALE DOCUMENTO. LA FEDERAZIONE PROVVEDERA’ A FARE RIVALSA NELLE SEDI PIÙ OPPORTUNE.

Ribadiamo due importanti concetti:

  1. Se siete in possesso di un diploma datato nel tempo, vi consigliamo di richiederne copia aggiornata secondo le ultime direttive (firma del presidente dell’ente, numero di serie, adesione al sistema SNaQ, definizione della qualifica all’interno di quelle previste dal CONI)
  2. Il diploma è quindi sempre valido, ma è opportuno sia aggiornato per essere riconoscibile al momento di eventuali controlli. Il tecnico, inoltre, per poter svolgere la professione secondo i requisiti ex lege deve rinnovare l’affiliazione.

Ultima importante considerazione: un centro può stabilire per sua norma interna che tutti i suoi istruttori siano laureati in scienze motorie o diplomati con una specifica federazione/ente. Si tratta di una scelta discrezionale del centro, ma in nessun modo ne discende che, in base alle normative vigenti, il vostro titolo non sia idoneo al lavoro di istruttore.  

Pubblicato in Fitness news
Mercoledì, 24 January 2018 13:11

La validità dei diplomi

FACCIAMO CHIAREZZA SULLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE

Quali sono i requisiti che rendono un diploma “legalmente valido, ai fini lavorativi in qualità di istruttore, nelle varie discipline del fitness? Questa domanda sottende un concetto che – molto spesso – sfugge anche agli specialisti del settore i quali, al momento dell’iscrizione a un corso, si trovano in difficoltà nella scelta dell’ente formatore. Al di là della particolarità e completezza dei programmi (per esempio, numero di giornate formative, presenza di supporto e-learning, monte ore di parte pratica e teorica), il requisito determinante è la validità del titolo. A tal riguardo, due sono gli elementi essenziali da valutare:
1) presenza sul diploma della firma del presidente della federazione CONI o dell’EPS sportiva del CONI
2) tesserino di TECNICO NAZIONALE rilasciato dalla federazione del CONI e dall’EPS del CONI

L'UFFICIALITÀ DEI DIPLOMI FIF
La Federazione Italiana Fitness – leader indiscussa in materia di formazione – si distingue per il prestigio delle qualifiche avendo ottenuto da tempo il riconoscimento da parte di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane (Ente di Promozione Sportiva) che, sin dalla sua costituzione nel 1994, è a sua volta riconosciuto dal CONI. Il riconoscimento di FIF da parte di ASI è formalizzato con accordo nazionale pubblicato anche nel sito ASI.

DIFFERENZA TRA RICONOSCIMENTO E MERA AFFILIAZIONE
Questa doverosa puntualizzazione è molto importante perché, ai fini della validità legale, è necessario distinguere tra riconoscimento e mera affiliazione. Una qualunque associazione sportiva o una federazione privata affiliata a un ente di promozione sportiva può rilasciare attestati, brevetti o titoli ai propri allievi o ai propri tecnici a titolo associazionistico, cioè con validità solo nel proprio ambito ma senza fornire garanzie legali di ottemperare ai requisiti delle leggi regionali sullo sport. A fini della validità legale non è nemmeno sufficiente che il brevetto sia rilasciato dalla Federazione o ASD con logo dell’ente con il quale è affiliato. Occorre invece che rechi anche la firma del Presidente dell’Ente di Promozione sportiva e che, dove previsto, il titolare sia munito di tesserino di tecnico nazionale dell’EPS. I diplomi FIF soddisfano tali requisiti, infatti, ai tecnici sarà attribuito anche il tesserino di tecnico nazionale ASI con inserimento nell’albo nazionale dei tecnici dell’EPS. Grazie agli accordi con l’ASI, EPS del CONI, tutti i tecnici FIF regolarmente affiliati come soci istruttori, riceveranno anche il tesserino tecnico nazionale ASI / CONI. Pertanto, anche se in apparenza tutti i diplomi si assomigliano, in quanto riportano il logo dell’ente abbinato a quello del Coni, di fatto gli unici ad avere valore legale sono quelli che hanno ottenuto formale riconoscimento e che recano anche la firma del Presidente dell’ente di promozione sportiva. 

 

Pubblicato in Performance n. 1 - 2017