UNA SVOLTA IMPORTANTE PER LO SPORT DILETTANTISTICO: LO YOGA È STATO RICONOSCIUTO DALLO STATO COME ATTIVITÀ SPORTIVA
Scritto da RedazioneIl 16 settembre 2026 è una data importante per il mondo dello sport.
È stato pubblicato dal Dipartimento per lo Sport il Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi del 7 luglio 2026, adottato al termine dell’istruttoria del Dipartimento e dopo l’acquisizione dei pareri di CONI e CIP.
Il provvedimento dà attuazione, per la prima volta, all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 39/2021, la norma che consente di riconoscere come sportive anche attività non precedentemente ricomprese nell’ambito delle FSN, DSA o EPS riconosciuti.
LO YOGA, QUINDI, È UFFICIALMENTE ATTIVITÀ SPORTIVA
Il riconoscimento dello Yoga con il codice DPS303 non è una semplice dichiarazione di principio.
È un provvedimento amministrativo dello Stato con effetti concreti sul Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
Il Dipartimento ha infatti previsto che queste nuove attività siano inserite nel RASD, con l’attribuzione dei relativi codici identificativi, ai fini dell’iscrizione degli enti sportivi dilettantistici attraverso gli EPS affilianti, come ASI/FIF.
Questo significa che un'associazione che svolge Yoga, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, potrà operare nell'ambito sportivo dilettantistico e chiedere l'iscrizione al RASD indicando lo Yoga come attività sportiva.
E qui arriva un altro punto fondamentale.
DIPLOMI: BASTA CON I RICONOSCIMENTI A CASCATA?
Se una Federazione o organizzazione sportiva riconosciuta e legittimata a operare nell'ambito della disciplina (come lo è FIF), rilascia un diploma/qualifica secondo le regole previste dalla normativa sportiva, il riconoscimento della disciplina da parte dello Stato rafforza finalmente un principio fondamentale:
non dovrebbe essere necessario acquistare ulteriori "riconoscimenti" da organizzazioni private per dare valore a una qualifica già rilasciata nell'ambito del sistema sportivo riconosciuto.
Naturalmente, questo non significa che qualsiasi diploma diventi automaticamente una qualifica professionale valida per qualunque attività: restano da verificare chi rilascia il titolo, secondo quali norme, per quale attività e quali requisiti sono richiesti dalla legislazione vigente.
GLI EFFETTI SULLE ASD E SSD
Una volta rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, l'iscrizione al RASD consente all'ente di accedere al quadro normativo dello sport dilettantistico, compresi, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, istituti come:
- l'applicazione della L. 398/1991;
- la decommercializzazione di determinati corrispettivi;
- l'inquadramento degli istruttori come lavoratori sportivi, quando ricorrono i requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2021.
È quindi un cambiamento che riguarda concretamente associazioni, società sportive, istruttori e operatori del settore.
E ADESSO… IL PILATES
A nostro avviso, questo provvedimento apre una strada molto importante.
Lo Stato ha dimostrato che l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 39/2021 può essere concretamente utilizzato per riconoscere nuove attività sportive.
Per questo ci auguriamo che, con lo stesso percorso istituzionale, possa arrivare presto anche il riconoscimento ufficiale del PILATES.
Perché il futuro dello sport dilettantistico deve essere fatto di regole chiare, riconoscimenti trasparenti e qualifiche realmente valorizzate, non di una proliferazione di certificazioni e riconoscimenti costosi che rischiano di creare soltanto confusione.
Lo sport ha bisogno di regole.
Gli operatori hanno bisogno di certezze.
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